Cassazione Penale, Ordinanza n. 13532/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso del pubblico ministero come appello, applicando l'art. 568, comma 5, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio di appello nelle forme dell'art. 554-quater c.p.p. Non ha quindi esaminato il merito della doglianza sull'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., perché l'impugnazione era stata proposta con mezzo non corretto.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento per un fatto qualificato come furto di energia elettrica, il tribunale, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ritenendo che, esclusa l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., il reato non fosse procedibile d'ufficio per difetto di querela. Il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio e che dunque l'aggravante contestata fosse integrata, con conseguente procedibilità d'ufficio. La Corte, però, ha rilevato che il mezzo corretto non era il ricorso per cassazione, ma l'appello contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
Norme richiamate
disciplina l'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, quale fase filtro preliminare al dibattimento.
Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
definisce i casi in cui, all'esito dell'udienza predibattimentale, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
prevede un regime impugnatorio speciale: appello quale mezzo ordinario contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, soggetti legittimati, forme del giudizio e possibili esiti decisori.
richiamato come norma sulla trasmissione integrale degli atti di indagine al giudice dell'udienza predibattimentale.
richiamato per individuare i casi di legittimazione del procuratore generale ad appellare.
richiamato ai fini delle ipotesi di impugnazione della persona offesa per nullità.
utilizzato in via analogica/di raffronto per il regime delle sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.
indica i soli motivi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa in appello.
richiama la possibilità di ricorso per cassazione solo nei casi previsti dalla legge; la Corte esclude che consenta il ricorso diretto avverso la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, che va appellata.
consente al giudice di qualificare l'impugnazione secondo il mezzo corretto e di trasmettere gli atti al giudice competente, verificata impugnabilità oggettiva e volontà di impugnare.
aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, oggetto della censura del procuratore generale.
richiamato per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipizzati della cassazione e quelli del giudizio di appello contro la sentenza predibattimentale.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è impugnabile con appello, secondo il regime speciale previsto dall'art. 554-quater c.p.p., e non con ricorso per cassazione diretto, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- Quando la parte propone un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale, riqualificando l'atto nel mezzo corretto e trasmettendo gli atti al giudice competente.
- L'art. 569 c.p.p. non consente di estendere il ricorso diretto per cassazione alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio, perché il suo riferimento alla 'sentenza di primo grado' presuppone una decisione resa nel merito all'esito del dibattimento o altra ipotesi espressamente prevista.
- Il regime dell'appello contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è speciale e chiuso: i possibili esiti del gravame sono tipizzati e non coincidono con quelli del giudizio di cassazione, sicché il ricorso per cassazione diretto è incompatibile con tale struttura.
- La qualificazione dell'errore nel mezzo di impugnazione va operata in modo funzionale, senza un'indagine sulla volontà soggettiva della parte diretta a penalizzarne l'ammissibilità, purché sia chiaro l'intento di impugnare il provvedimento.
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