Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13940/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere (salvo per il capo relativo all'estorsione poi annullato) sostenendo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui veniva attribuita ad Ambrosino una partecipazione diretta alle "attività illecite del clan" sulla base di intercettazioni. Si deduceva che il ricorrente non poteva gestire autonomamente i proventi del gioco illegale per la struttura gerarchica del clan, che vi erano dissapori e che Ambrosino si sarebbe allontanato dall'organizzazione; si contestava inoltre l'automatismo che avrebbe collegato una precedente condanna associativa al rigetto di misure meno afflittive e si sottolineava l'effetto cautelare dell'annullamento del capo estorsivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per deduzione di motivi nuovi rispetto al riesame, ritenendo che il ricorrente non abbia evidenziato una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione in fatto delle prove o proporre semplici letture alternative delle intercettazioni) e ha confermato che sussistono gravi indizi in relazione al reato associativo ai sensi dell'art. 416-bis, giustificando la custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorso è stato dunque respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 26/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento normativo all'associazione di tipo mafioso; dalla sentenza emerge che la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo è elemento decisivo per la presunzione di pericolosità cautelare

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato come circostanza aggravante collegata alle condotte di gestione di giochi e scommesse illegali nell'ambito dell'associazione; utilizzata per qualificare maggiormente i reati contestati

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce il nesso tra la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis e la presunzione di pericolosità che giustifica la custodia cautelare in carcere; la Corte ha richiamato questa norma per respingere la doglianza sulla carenza delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, nella fattispecie, non risultavano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; rilevata ai fini della quantificazione delle conseguenze economiche

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro misure cautelari deve essere specifico: motivi generici o la proposizione di censure nuove rispetto al riesame sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non può rivedere la valutazione di merito delle prove né sostituire una lettura alternativa delle risultanze (es. intercettazioni); può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
  • La sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis costituisce di per sé elemento forte per ritenere la pericolosità sociale e giustificare la custodia cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; l'annullamento di singoli capi (es. estorsione) non esclude automaticamente la necessità della misura se permangono altri gravi indizi.
  • Per contestare efficacemente esigenze cautelari occorre dedurre in modo circostanziato e distinto le ragioni per ciascun capo di imputazione, dimostrando profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di prove rilevanti, non semplicemente offrire una diversa interpretazione dei fatti.
  • Chi propone un ricorso generico o infondato rischia le spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); valutare quindi il rapporto costo/beneficio e curare la specificità delle censure prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.