Cassazione Civile, Ordinanza n. 14753/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di cartelle di pagamento relative a IVA, ILOR, IRPEF e SSN, oltre sanzioni e interessi, riferite agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 e non versate perché il contribuente aveva usufruito dei provvedimenti di sospensione connessi al sisma in Sicilia. I giudici di merito avevano ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 138 L. n. 388/2000, in combinato con l’art. 5-bis dell’art. 1 del D.L. n. 106/2005, sostenendo che il primo opererebbe automaticamente e che il secondo non potrebbe sovvertirne la disciplina; con il secondo ha denunciato violazione della Decisione (2015) 5549 Final e dell’art. 1, comma 665, L. di stabilità 2015, contestando il riconoscimento delle agevolazioni a un soggetto titolare di partita IVA. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo perché inconferente rispetto all’oggetto della lite, che riguardava la tardiva notificazione di cartelle per imposte dovute per gli anni 1991-1992, non una domanda di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato secondo cui, in materia di accertamento e riscossione tributaria connessa al sisma della Sicilia orientale del 1990, la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a favore del contribuente non opera automaticamente ai fini della sospensione dei termini di accertamento e riscossione, ma richiede una specifica domanda; in difetto di prova dell’avvalimento del beneficio, l’Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell’art. 1 D.L. n. 106/2005 sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 e che l’art. 138 L. n. 388/2000, pur consentendo una rateazione, non proroga il termine di emissione dell’atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente, in quanto la sentenza impugnata riguardava la decadenza dalla riscossione di cartelle tardivamente notificate e non l’accesso a un rimborso. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate in favore del controricorrente; nessun provvedimento sulle spese nei confronti della concessionaria intimata, rimasta inattiva. È stata esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La previsione di una ampia rateazione per il versamento dei tributi non comporta, per ciò solo, la proroga del termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso o notificato.
art. 5-bis dell’art. 1 D.L. n. 106/2005
È richiamato dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento; la Corte ne conferma l’applicabilità anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale di denuncia delle violazioni di legge dedotte con i motivi di ricorso.
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990
La sospensione dei termini prevista in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 non opera automaticamente, ma richiede un’apposita domanda del contribuente.
Decisione (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015
La censura fondata su tale decisione è stata ritenuta inconferente rispetto al decisum, perché la lite non riguardava una domanda di rimborso.
art. 1, comma 665, L. di stabilità 2015
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alle agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma; la Corte la reputa irrilevante rispetto alla controversia oggetto del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il contributo unificato aggiuntivo in ragione della soccombenza di un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria connessa a eventi sismici, la sospensione dei termini a favore del contribuente non produce automaticamente un corrispondente effetto di sospensione dei termini di accertamento e riscossione in capo all’Amministrazione: occorre verificare se il contribuente abbia effettivamente richiesto e fruito del beneficio.
- La disciplina speciale che regola la rateazione o il differimento dei versamenti tributari non implica, di per sé, una proroga dei termini decadenziali per la notifica della cartella o per l’emissione dell’atto impositivo.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur prospettando una violazione di legge astrattamente formulata, risulta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e all’oggetto concreto del giudizio.
- Nel giudizio tributario, la corretta individuazione del thema decidendum è decisiva: censure riferite a rimborsi o ad altri istituti non possono essere utilizzate per contestare una decisione che ha invece riguardato la decadenza dalla riscossione di cartelle tardivamente notificate.
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