Cassazione Penale, Sentenza n. 39551/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il delitto di evasione. Il ricorrente, con un unico motivo, censura la mancata valutazione della richiesta istruttoria e della deposizione del datore di lavoro, ritenendo che l'evasione fosse compiuta per "fare un favore al datore di lavoro" e che, alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovesse trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 8825/2016) secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Il ricorrente ha ammesso di essere stato trovato fuori dal luogo autorizzato ma si è limitato ad affermazioni generiche e assertive senza spiegare perché il favore al datore di lavoro escluderebbe la responsabilità né a dettagliare i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiama il requisito di ammissibilità dell'impugnazione: il ricorso/appello deve contenere motivi specifici; in mancanza di tali requisiti l'impugnazione è inammissibile.
Norma sulla non punibilità (applicazione richiesta dal ricorrente): la Corte ha osservato che la mera evocazione della norma senza illustrare i presupposti fattuali e giuridici nel caso concreto è insufficiente; occorre dimostrare concretamente la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), Rv. 268822
Principio giurisprudenziale secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i rilievi non sono esplicitati e argomentati in relazione alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Norma che autorizza la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale nei termini; qui è stata applicata per disporre la trattazione scritta.
Massime di principio
- Un appello o ricorso deve enunciare in modo specifico e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; affermazioni generiche sono causa di inammissibilità.
- Quando si invoca una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), è necessario descrivere i fatti e spiegare perché essi soddisfano i presupposti normativi; la mera evocazione della norma non basta.
- Se si censura la mancata acquisizione o valutazione di prove (es. deposizione del datore di lavoro), il ricorrente deve indicare chiaramente quale prova si richiedeva, in che modo avrebbe inciso sul giudizio e perché la sua mancata assunzione ha determinato un vizio decisivo.
- L'onere di specificità dell'impugnazione è più stringente quanto più articolate e dettagliate sono le motivazioni della decisione impugnata: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tali motivazioni.
- La carenza di specificità può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); i difensori devono quindi curare la completezza e la precisione dei motivi.
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