Cassazione Civile, Ordinanza n. 14041/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria dell'appartamento sovrastante nei confronti della proprietaria dell'immobile sottostante, chiedendo la demolizione di un gazebo realizzato sulla terrazza a livello dell'abitazione della convenuta. La domanda era fondata, secondo l'attrice, sul difetto di autorizzazione condominiale e sulla violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda. La convenuta proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo spirato il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il trentesimo giorno cadeva di sabato e che quindi il termine doveva essere prorogato al primo giorno non festivo, ossia al lunedì successivo; gli altri tre motivi riproponevano le censure già svolte in appello contro la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha qualificato il termine per proporre appello come termine a decorrenza successiva e ha affermato che, se il dies ad quem cade di sabato, opera la proroga di diritto al primo giorno non festivo ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c. Poiché nel caso concreto la sentenza di primo grado era stata notificata il 16 febbraio 2017 e il trentesimo giorno scadeva il 18 marzo 2017, sabato, il termine era prorogato al lunedì 20 marzo 2017. Ne consegue che l'appello notificato il 20 marzo 2017 era tempestivo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo se il dies ad quem cade di sabato
Il termine breve per impugnare è un termine a decorrenza successiva e, se scade di sabato, è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
primo giorno seguente non festivo
La disposizione si applica anche al termine per proporre appello, quando il giorno di scadenza coincida con il sabato.
Richiamato solo come parametro sostanziale della domanda originaria relativa alle distanze legali tra costruzioni.
art. 2, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263
La nuova formulazione dell'art. 155 c.p.c. introdotta da questa legge è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2005.
Massime di principio
- Il termine breve per proporre appello, quando decorre dalla notificazione della sentenza, va trattato come termine a decorrenza successiva ai fini della proroga se la scadenza cade di sabato.
- Se il dies ad quem di un termine processuale cade di sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, con conseguente tempestività dell'atto compiuto in tale giorno.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, l'accoglimento del motivo comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché esamini l'impugnazione nel merito; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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