Cassazione Civile, Ordinanza n. 25626/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite aveva origine da una cartella di pagamento notificata alla società per un credito IVA relativo al periodo d’imposta 2013. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, con sentenza n. 575/8/2019, aveva respinto l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 336/7/2022, depositata il 23 gennaio 2022, aveva rigettato l’appello. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma il testo non ne espone il contenuto specifico. Nel giudizio di cassazione, dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, la società ha depositato una memoria il 23 luglio 2026, dichiarando di avere presentato il 21 aprile 2026 istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della cosiddetta rottamazione quinquies e documentando il pagamento della prima rata. La CTR aveva ritenuto valida la notificazione via PEC, equiparate le firme digitali CAdES e PAdES, e legittima la cartella emessa a seguito di controllo automatico, comprensiva delle indicazioni e del calcolo degli interessi; tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione nel merito.
La decisione
La Corte ha qualificato la dichiarazione della società come adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 82-101, della L. 199/2025, accompagnata dall’impegno a rinunciare al giudizio. Ha ritenuto completa la documentazione prodotta, comprensiva degli elementi richiesti per l’estinzione, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi del comma 87. Per effetto della definizione, le sentenze di merito e gli eventuali provvedimenti processuali non passati in giudicato sono divenuti inefficaci. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate; la Corte ha inoltre escluso i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. Non è stata pronunciata decisione sui tre motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 82-101, L. 199/2025
in tema di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025 (cd. rottamazione quinquies), la prova dell’ammissione della parte privata alla procedura di definizione agevolata, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dell’ammissione prevista dal comma 92, oltre che del versamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio di cassazione e, in forza del comma 87, l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo non passati in giudicato.
La definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio di cassazione quando siano provati l’ammissione alla procedura, la dichiarazione prevista dal comma 86, la comunicazione prevista dal comma 92 e il pagamento della prima o unica rata; l’estinzione rende inefficaci le pronunce non passate in giudicato.
nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Ai fini dell’estinzione del giudizio, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata. Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione sulla base della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’agente della riscossione e della prova del pagamento; le pronunce non passate in giudicato diventano inefficaci.
l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
La dichiarazione di adesione prevista dal comma 86 è uno dei documenti necessari per la declaratoria d’ufficio di estinzione, insieme alla comunicazione prevista dal comma 92 e alla prova del versamento della prima o unica rata.
Per effetto dell’art. 1, comma 92, della L. n. 199/2025, «entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse».
La comunicazione dell’agente della riscossione sull’importo complessivo e sulle rate dovute, richiamata dalla Corte tra i documenti necessari, concorre a comprovare i presupposti per l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Quando il processo si estingue in seguito all’adesione alla definizione agevolata, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 82-101, L. 199/2025, il versamento della prima o unica rata perfeziona la definizione ai fini dell’estinzione del giudizio, purché siano documentati l’adesione, la dichiarazione prevista dal comma 86 e la comunicazione prevista dal comma 92.
- Una volta comprovati i presupposti documentali e il pagamento richiesti dalla disciplina della definizione agevolata, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio; l’estinzione rende inefficaci le sentenze di merito e gli altri provvedimenti pronunciati nel processo che non siano passati in giudicato.
- In caso di estinzione del processo conseguente all’adesione alla definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato.
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