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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12656/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibile il ricorso e ha accertato che il termine di prescrizione del reato si è estinto il 15 luglio 2020. Per tale motivo ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando il reato di cui all'art. 481 c.p. estinto per prescrizione. Sentenza emessa il 09/03/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Puccini Marcello aveva impugnato la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze lo aveva confermato condannato per il reato previsto dall'art. 481 c.p., riferito a fatti del 20 luglio 2011. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte di legittimità che ha valutato la decorrenza del termine di prescrizione, tenendo conto di un periodo di sospensione di un anno, sette mesi e ventisei giorni indicato nella sentenza impugnata (pag. 4). La Corte ha altresì rilevato l'assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Norma indicata come titolo del reato per il quale era stata pronunciata la condanna; nella sentenza non si approfondisce il contenuto dell'art. 481 c.p., ma il provvedimento si limita a constatare l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte dichiara di non riscontrare le condizioni previste da questa disposizione per una assoluzione nel merito; pertanto non ha potuto derubricare o assolvere per le ragioni ivi contemplate e ha proceduto alla verifica della prescrizione.

  • prescrizione del reato (calcolo e sospensioni)

    La Corte ha calcolato il termine prescrizionale tenendo conto di un periodo di sospensione di 1 anno, 7 mesi e 26 giorni come indicato nella sentenza impugnata, e ha concluso che il termine è decorso il 15/07/2020, determinando l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se, al momento della decisione della Corte di legittimità, il termine di prescrizione del reato è decorso, il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nella verifica della prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione del termine: questi possono modificare la data di estinzione e determinare l'esito del ricorso.
  • Prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione, la Corte controlla se sussistono condizioni per una assoluzione nel merito (es. ai sensi dell'art.129 c.p.p.); solo in loro assenza si proclama l'estinzione per prescrizione.
  • L'annullamento senza rinvio indica che non occorrono accertamenti di merito ulteriori: la cessazione del reato per prescrizione chiude il procedimento rispetto alla responsabilità penale.
  • Per chi si trovi in una situazione analoga è fondamentale verificare accuratamente i termini prescrizionali e ogni evento che ne sospenda o interrompa la decorrenza (es. atti processuali, pendenze giudiziarie), perché possono determinare l'estinzione del reato anche dopo una condanna in grado di appello.

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