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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26059/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia amministratrice)

La controversia

Una socia, che era anche amministratrice di una società in nome collettivo, impugnava la delibera con cui due delle altre socie l'avevano esclusa dalla compagine sociale, con conseguente cessazione dalla carica di amministratrice. Sosteneva che, poiché gli addebiti riguardavano in realtà la gestione sociale e l'esercizio dei poteri di amministrazione, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina della revoca dell'amministratore ex artt. 2259 e 2252 c.c., che richiede giusta causa e unanimità, e non quella dell'esclusione del socio ex artt. 2286 e 2287 c.c., che consente la decisione a maggioranza. Denunciava inoltre la totale mancanza di motivazione sulla sussistenza dei fatti addebitati, l'omesso esame delle prove richieste per dimostrare l'insussistenza delle contestazioni, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento e l'omissione di valutazione di fatti decisivi relativi alle condotte gestorie contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla disciplina applicabile, ma ha accolto i primi, secondi e quarti motivi per omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza d'appello. Ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quinto motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire non è escluso dalla mera allegazione avversaria di estinzione di fatto della società, in assenza di prova documentale dell'estinzione e della cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente, altrimenti è nulla.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone un adeguato obbligo di motivazione del provvedimento decisorio.

  • art. 2252 c.c.

    nelle modificazioni del contratto sociale di società di persone è richiesto il consenso unanime dei soci, rilevante quando si intenda qualificare l'atto come revoca dell'amministratore e non come esclusione del socio.

  • art. 2259 c.c.

    la revoca dell'amministratore richiede la giusta causa; la Corte richiama la distinta disciplina rispetto all'esclusione del socio.

  • art. 2286 c.c.

    l'esclusione del socio per gravi inadempienze segue una disciplina diversa, applicabile quando i fatti contestati incidano sul rapporto sociale.

  • art. 2287 c.c.

    regola il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone.

  • art. 24 Cost.

    la mancata pronuncia sulle domande e sulle istanze istruttorie incide sul diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può omettere di pronunciare sui motivi di appello e sui capi devoluti, pena nullità della sentenza per omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione deve confrontarsi con il materiale probatorio ritualmente introdotto.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente aveva dedotto la mancata valutazione degli elementi necessari a verificare la sussistenza degli addebiti e delle gravi inadempienze.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale richiesta contro il provvedimento di esclusione.

  • art. 2272, comma 1, n. 2, c.c.

    richiamato dalle resistenti per sostenere l'estinzione di fatto della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ma senza prova idonea.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    la cancellazione dal registro delle imprese è il fatto idoneo a rendere opponibile l'estinzione della società; la mera allegazione non basta.

  • art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.

    le istanze istruttorie formulate in prime cure e riproposte in appello dovevano essere esaminate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati articolati come violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, occorre distinguere nettamente tra esclusione del socio e revoca dell'amministratore: si tratta di istituti diversi, con presupposti e regole proprie, non sovrapponibili automaticamente.
  • Se i fatti contestati attengono alla qualità di socio e integrano gravi inadempienze incidenti sul rapporto sociale, può operare la disciplina dell'esclusione; se invece riguardano soltanto l'esercizio dell'ufficio di amministratore, viene in rilievo la revoca dell'amministratore.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a decidere in astratto sulla disciplina applicabile, ma deve pronunciarsi sui fatti specifici dedotti e sulla loro effettiva sussistenza, gravità e incidenza giuridica.
  • L'omessa pronuncia su motivi di appello specifici, comprese le censure sulla mancata ammissione delle prove richieste e sulla domanda subordinata, integra nullità della sentenza.
  • La parte che deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare con precisione il fatto processuale, le censure svolte nei gradi di merito e la decisività delle prove o delle questioni non esaminate.
  • L'eccezione di difetto di interesse della parte socia non può essere accolta sulla base della sola allegazione di estinzione di fatto della società, se non risulta provata l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

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