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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40821/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del G.i.p. del 14/04/2023 che aveva ammesso l'imputato alla messa alla prova dopo aver derubricato i fatti dall'estorsione alla violenza privata (art. 610 c.p.). Il Pubblico ministero denunciava violazione dell'art. 168-bis c.p. e vizio di motivazione: secondo il P.M. la condotta materiale dimostrava chiaramente finalità patrimoniale e talvolta profitto (elementi essenziali dell'estorsione), per cui la derubricazione era ontologicamente indebita e contraddittoria rispetto alle stesse considerazioni del G.i.p. sull'elemento patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Macerata per il prosieguo del giudizio. La Corte ha ritenuto che il G.u.p. non si sia limitato a una diversa qualificazione giuridica bensì abbia modificato il "fatto" (la condotta-evento) escludendo la finalità di profitto e il profitto conseguito, mutamento che non è consentito in sede preliminare. La Corte ha richiamato i limiti della derubricazione operate dal giudice e i principi sull'accesso alla messa alla prova, con conseguente illegittimità dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma che contiene i presupposti per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la derubricazione compromettesse la verifica di tali presupposti perché escludeva la finalità patrimoniale emersa dagli atti

  • art. 610 cod. pen.

    Delitto di violenza privata: il G.u.p. aveva qualificato i fatti come violenza privata per giustificare l'accesso alla messa alla prova, ma la Corte ha ritenuto che tale qualificazione avesse effettivamente alterato il fatto descritto nell'imputazione

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Disciplina della modificazione dell'imputazione nell'udienza preliminare; la Corte ha richiamato la distinzione tra modifica di mera qualificazione giuridica e modificazione del "fatto" (condotta-evento), sottolineando i limiti all'intervento del giudice sul nucleo fattuale

  • art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice valuti l'idoneità del programma di trattamento e la probabilità che l'imputato si astenga da ulteriori reati; la Corte ha evidenziato che la messa alla prova richiede un'analisi coerente della natura del reato e della personalità dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per valutare la personalità e la pericolosità del reo ai fini del trattamento: richiamati come criteri da valutare nella decisione sulla messa alla prova

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Criterio di vizio motivazionale: la Corte ha rilevato contraddittorietà nella motivazione del G.u.p. quando da un lato riconosceva elementi patrimoniali e dall'altro li escludeva per accedere all'istituto

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza preliminare può riformulare la qualificazione giuridica del fatto, ma non può modificare il "fatto" inteso come condotta-evento; se la modifica incide sugli elementi materiali essenziali (es. finalità di profitto), l'intervento è illegittimo.
  • La derubricazione operata per consentire l'accesso alla messa alla prova è vietata se comporta l'esclusione di elementi fattuali comprovati che qualificano il reato originario (p.es. la finalità patrimoniale nell'estorsione).
  • La messa alla prova richiede una valutazione coerente della natura del reato e della personalità dell'imputato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; l'ammissibilità non può essere costruita neutralizzando aspetti fattuali rilevanti emersi dagli atti.
  • Il pubblico ministero che rilevi una derubricazione che ha modificato il nucleo fattuale deve impugnare tale decisione: la Cassazione è pronta ad annullare provvedimenti che alterino il "fatto" in modo non consentito.
  • In fase di udienza preliminare la distinzione tra "fatto diverso" e mera diversa qualificazione è cruciale: mutamenti che rendono incerta l'imputazione o ledono i diritti di difesa sono vietati.
  • Per la difesa: la richiesta di messa alla prova è legittima, ma occorre attenzione a non chiedere o accettare derubricazioni che possano essere contestate come alterazione del fatto; per il P.M.: concentrare il gravame sull'illegittima modifica del fatto quando essa avviene in sede preliminare.

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