Cassazione Penale, Sentenza n. 40821/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del G.i.p. del 14/04/2023 che aveva ammesso l'imputato alla messa alla prova dopo aver derubricato i fatti dall'estorsione alla violenza privata (art. 610 c.p.). Il Pubblico ministero denunciava violazione dell'art. 168-bis c.p. e vizio di motivazione: secondo il P.M. la condotta materiale dimostrava chiaramente finalità patrimoniale e talvolta profitto (elementi essenziali dell'estorsione), per cui la derubricazione era ontologicamente indebita e contraddittoria rispetto alle stesse considerazioni del G.i.p. sull'elemento patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Macerata per il prosieguo del giudizio. La Corte ha ritenuto che il G.u.p. non si sia limitato a una diversa qualificazione giuridica bensì abbia modificato il "fatto" (la condotta-evento) escludendo la finalità di profitto e il profitto conseguito, mutamento che non è consentito in sede preliminare. La Corte ha richiamato i limiti della derubricazione operate dal giudice e i principi sull'accesso alla messa alla prova, con conseguente illegittimità dell'ordinanza.
Norme richiamate
Norma che contiene i presupposti per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la derubricazione compromettesse la verifica di tali presupposti perché escludeva la finalità patrimoniale emersa dagli atti
Delitto di violenza privata: il G.u.p. aveva qualificato i fatti come violenza privata per giustificare l'accesso alla messa alla prova, ma la Corte ha ritenuto che tale qualificazione avesse effettivamente alterato il fatto descritto nell'imputazione
Disciplina della modificazione dell'imputazione nell'udienza preliminare; la Corte ha richiamato la distinzione tra modifica di mera qualificazione giuridica e modificazione del "fatto" (condotta-evento), sottolineando i limiti all'intervento del giudice sul nucleo fattuale
art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice valuti l'idoneità del programma di trattamento e la probabilità che l'imputato si astenga da ulteriori reati; la Corte ha evidenziato che la messa alla prova richiede un'analisi coerente della natura del reato e della personalità dell'imputato
Parametri per valutare la personalità e la pericolosità del reo ai fini del trattamento: richiamati come criteri da valutare nella decisione sulla messa alla prova
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Criterio di vizio motivazionale: la Corte ha rilevato contraddittorietà nella motivazione del G.u.p. quando da un lato riconosceva elementi patrimoniali e dall'altro li escludeva per accedere all'istituto
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza preliminare può riformulare la qualificazione giuridica del fatto, ma non può modificare il "fatto" inteso come condotta-evento; se la modifica incide sugli elementi materiali essenziali (es. finalità di profitto), l'intervento è illegittimo.
- La derubricazione operata per consentire l'accesso alla messa alla prova è vietata se comporta l'esclusione di elementi fattuali comprovati che qualificano il reato originario (p.es. la finalità patrimoniale nell'estorsione).
- La messa alla prova richiede una valutazione coerente della natura del reato e della personalità dell'imputato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; l'ammissibilità non può essere costruita neutralizzando aspetti fattuali rilevanti emersi dagli atti.
- Il pubblico ministero che rilevi una derubricazione che ha modificato il nucleo fattuale deve impugnare tale decisione: la Cassazione è pronta ad annullare provvedimenti che alterino il "fatto" in modo non consentito.
- In fase di udienza preliminare la distinzione tra "fatto diverso" e mera diversa qualificazione è cruciale: mutamenti che rendono incerta l'imputazione o ledono i diritti di difesa sono vietati.
- Per la difesa: la richiesta di messa alla prova è legittima, ma occorre attenzione a non chiedere o accettare derubricazioni che possano essere contestate come alterazione del fatto; per il P.M.: concentrare il gravame sull'illegittima modifica del fatto quando essa avviene in sede preliminare.
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