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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00209/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto in relazione a indagini per usura (artt. 110, 644, 416-bis.1 c.p.). Le censure dedotte: (i) violazione del diritto di difesa per trasmissione tardiva del verbale della persona offesa (presunta consegna al Tribunale il 15/07/2025, udienza 16/07/2025) e mancato rinvio/ammissibilità della documentazione; (ii) illegittimità del sequestro ex art. 240-bis c.p. per assenza di pertinenzialità e sproporzione non provata, con richiesta di considerare i redditi del nucleo familiare (in particolare del figlio) e prova che alcuni orologi erano di data anteriore al fatto; (iii) omessa o insufficiente motivazione sul periculum in mora (rischio di reiterazione e possibilità di monetizzazione dei beni); (iv) omessa motivazione sull'ammontare del sequestro, con richiesta di limitare il vincolo al valore degli interessi usurari dichiarati (circa €53.400).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Sul punto procedurale, la Corte ha ribadito che il termine di cui all'art. 324, comma 3, c.p.p. ha natura meramente ordinatoria nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e che il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre dal momento in cui il Tribunale ritenga acquisiti gli atti mancanti. Sostanzialmente il giudice di merito aveva motivato: a) il denaro rinvenuto (euro 13.100 nell'abitazione dell'indagata e 2.750 in altra abitazione) come profitto del reato di usura; b) i monili e gli orologi (valore stimato circa €90.000) sequestrati ai sensi dell'art. 240-bis c.p. in ragione della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, attivando la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale; c) il periculum in mora (rischio di reiterazione e monetizzazione dei beni) seppure con motivazione sintetica ma sufficiente. Le censure difensive relative a documenti non allegati o già valutati dal Tribunale sono state ritenute generiche o inammissibili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione per concorso di persone nel reato; non oggetto di specifica interpretazione giuridica nella decisione, ma parte dell'inquadramento del reato contestato.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostantiva incriminatrice (usura) alla base del sequestro; la Corte conferma la possibilità di ritenere profitto del reato e di applicare le misure cautelari patrimoniali in presenza di elementi indiziari.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Contestata aggravante collegata all'agevolazione dell'attività di associazione di tipo mafioso; citata nei fatti ma non decisiva nel giudizio di cassazione sul sequestro.

  • art. 321 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come base normativa per il sequestro preventivo disposto in fase di indagini; la Corte non ha accolto le censure sulla legittimità del provvedimento adottato dal P.M. e convalidato dal GIP.

  • art. 240 e 240-bis cod. pen.

    Art. 240-bis: la Corte conferma che per l'applicazione della confisca per sproporzione è sufficiente l'accertata sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni, facendo scattare una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che il soggetto deve superare con specifiche e verificate allegazioni; il quantum del sequestro non dipende dall'ammontare del profitto del 'reato-spia'.

  • art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

    Il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale nel procedimento di riesame è meramente ordinatorio quando si tratta di misure reali; la mancata trasmissione entro tale termine non comporta automaticamente l'inefficacia della misura.

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare la non applicabilità del termine perentorio di cinque giorni previsto per misure cautelari personali al riesame di misure reali; le modifiche introdotte dalla legge 8 aprile 2015 n.47 non si applicano al rinvio previsto dall'art.324 c.p.p., secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiami sulla limitazione dell'ambito cognitivo del riesame in Cassazione, che consente di censurare solo violazioni di legge e non rivalutazioni di merito; alcune censure della difesa sono state ritenute inammissibili per essere sostanzialmente riedizioni di valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a titolo di sanzione a favore della Cassa delle Ammende, motivata dalla Corte con riferimento a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa per l'esigenza di parità delle armi; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al preteso pregiudizio del diritto di difesa per la tardiva acquisizione di atti nel procedimento di riesame.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame contro misure cautelari reali il termine di trasmissione previsto dall'art. 324, comma 3, c.p.p. ha natura meramente ordinatoria: la tardiva trasmissione non determina automaticamente l'inefficacia della misura.
  • Per la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. la prova della sproporzione fa scattare una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale; è onere dell'interessato fornire allegazioni specifiche e verificabili per dimostrare la lecita provenienza dei beni.
  • La motivazione sul periculum in mora può essere anche sintetica, purché dia ragionevole conto del rischio concreto (reiterazione del reato o monetizzazione dei beni); una motivazione succinta ma coerente può essere sufficiente.
  • Le doglianze in cassazione che poggiano su documenti non allegati al ricorso sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza; chi impugna deve rendere la propria censura autonomamente verificabile.
  • Il quantum del sequestro in materia di art. 240-bis c.p. non si determina in relazione al solo profitto derivante dal reato-spia, ma in funzione della sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni; quindi la contestazione del 'quantum' va inquadrata sulla base di tale disciplina.

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