Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25531/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del Procuratore generale per illegittimità della sanzione pecuniaria: il GIP avrebbe applicato riduzioni della multa in misura di circa due terzi anziché nel limite di un terzo previsto dagli artt. 62-bis c.p. e 444 c.p.p., e avrebbe quantificato la multa con i centesimi ("centesimata"), in conflitto con l'art. 134, comma 2, c.p.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione pecuniaria e l'ha rideterminata in euro 258,00 di multa, mantenendo immutata la pena detentiva e la sospensione. La Corte ha applicato l'art. 620, comma 1, lett. l) per correggere un mero e evidente errore di calcolo, richiamando il principio secondo cui gli errori nei passaggi intermedi non invalidano il patteggiamento salvo che la pena finale esca dai limiti edittali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    "riduzione fino a un terzo"

    Limita la riduzione per le circostanze attenuanti generiche a un terzo; la Corte ha ritenuto che non possa essere superato tale limite nel calcolo della sanzione pecuniaria.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    "riduzione fino a un terzo"

    Prevede la riduzione massima di un terzo per il rito negoziato; la Corte ha osservato che anche questa riduzione non può essere cumulata in modo da superare il margine previsto.

  • art. 134, comma secondo, cod. pen.

    Impedisce la quantificazione della sanzione pecuniaria in termini non conformi (es. espressi in centesimi); la Corte ha censurato la "centesimata" applicata dal GIP.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro il patteggiamento in casi tassativamente indicati; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del PG ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Figura come vizio dedotto dal PG (violazione della legge penale e processuale) per impugnare la decisione che avrebbe applicato erronee riduzioni della multa.

  • art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere errori materiali o di calcolo senza ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha utilizzata per rideterminare la multa correttamente.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 18304/2019; Sez. 5, n. 19757/2019)

    Principio secondo cui l'erroneità dei calcoli intermedi non determina di per sé illegittimità della pena pattuita, salvo che l'errore determini una pena finale fuori dai limiti edittali.

Massime di principio

  • Negli accordi di pena (patteggiamento) un errore aritmetico nei passaggi intermedi della determinazione della multa non invalida automaticamente la decisione, se la pena finale resta nei limiti edittali.
  • Se l'errore di calcolo determina una sanzione pecuniaria che esce dalla forbice edittale prevista per il reato, il ricorso del pubblico ministero è ammissibile e la sentenza può essere annullata limitatamente alla multa.
  • Il pubblico ministero può impugnare per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) nei casi previsti e ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis; le impugnazioni devono essere tempestive e fondate su vizi tassativi.
  • Errori materiali o di calcolo possono essere corretti dalla Corte con procedimento semplificato (art. 620, comma 1, lett. l) senza nuovi accertamenti di fatto, e la multa può essere rideterminata compatibilmente con la pena detentiva concordata.
  • Le riduzioni previste dagli artt. 62-bis c.p. e 444 c.p.p. non devono essere applicate in modo cumulativo che comporti una riduzione effettiva superiore a quanto la legge consente (massimo un terzo per ciascuna fattispecie), e l'ordine e il metodo di calcolo devono garantire che la pena finale rientri nei limiti edittali.
  • Le sanzioni pecuniarie devono essere indicate conformemente alle regole di quantificazione (art. 134 c.p.); è opportuno evitare importi espressi in centesimi non conformi alla normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.