Cassazione Penale, Sentenza n. 25531/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del Procuratore generale per illegittimità della sanzione pecuniaria: il GIP avrebbe applicato riduzioni della multa in misura di circa due terzi anziché nel limite di un terzo previsto dagli artt. 62-bis c.p. e 444 c.p.p., e avrebbe quantificato la multa con i centesimi ("centesimata"), in conflitto con l'art. 134, comma 2, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione pecuniaria e l'ha rideterminata in euro 258,00 di multa, mantenendo immutata la pena detentiva e la sospensione. La Corte ha applicato l'art. 620, comma 1, lett. l) per correggere un mero e evidente errore di calcolo, richiamando il principio secondo cui gli errori nei passaggi intermedi non invalidano il patteggiamento salvo che la pena finale esca dai limiti edittali.
Norme richiamate
"riduzione fino a un terzo"
Limita la riduzione per le circostanze attenuanti generiche a un terzo; la Corte ha ritenuto che non possa essere superato tale limite nel calcolo della sanzione pecuniaria.
"riduzione fino a un terzo"
Prevede la riduzione massima di un terzo per il rito negoziato; la Corte ha osservato che anche questa riduzione non può essere cumulata in modo da superare il margine previsto.
art. 134, comma secondo, cod. pen.
Impedisce la quantificazione della sanzione pecuniaria in termini non conformi (es. espressi in centesimi); la Corte ha censurato la "centesimata" applicata dal GIP.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disciplina l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro il patteggiamento in casi tassativamente indicati; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del PG ai sensi di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Figura come vizio dedotto dal PG (violazione della legge penale e processuale) per impugnare la decisione che avrebbe applicato erronee riduzioni della multa.
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di correggere errori materiali o di calcolo senza ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha utilizzata per rideterminare la multa correttamente.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 18304/2019; Sez. 5, n. 19757/2019)
Principio secondo cui l'erroneità dei calcoli intermedi non determina di per sé illegittimità della pena pattuita, salvo che l'errore determini una pena finale fuori dai limiti edittali.
Massime di principio
- Negli accordi di pena (patteggiamento) un errore aritmetico nei passaggi intermedi della determinazione della multa non invalida automaticamente la decisione, se la pena finale resta nei limiti edittali.
- Se l'errore di calcolo determina una sanzione pecuniaria che esce dalla forbice edittale prevista per il reato, il ricorso del pubblico ministero è ammissibile e la sentenza può essere annullata limitatamente alla multa.
- Il pubblico ministero può impugnare per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) nei casi previsti e ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis; le impugnazioni devono essere tempestive e fondate su vizi tassativi.
- Errori materiali o di calcolo possono essere corretti dalla Corte con procedimento semplificato (art. 620, comma 1, lett. l) senza nuovi accertamenti di fatto, e la multa può essere rideterminata compatibilmente con la pena detentiva concordata.
- Le riduzioni previste dagli artt. 62-bis c.p. e 444 c.p.p. non devono essere applicate in modo cumulativo che comporti una riduzione effettiva superiore a quanto la legge consente (massimo un terzo per ciascuna fattispecie), e l'ordine e il metodo di calcolo devono garantire che la pena finale rientri nei limiti edittali.
- Le sanzioni pecuniarie devono essere indicate conformemente alle regole di quantificazione (art. 134 c.p.); è opportuno evitare importi espressi in centesimi non conformi alla normativa.
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