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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22256/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 7/9/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza di Padova ha rigettato la richiesta di esecuzione all'estero della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (alla quale il ricorrente era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano del 26/6/2023). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 125 c.p.p., art. 111 Cost., d.lgs. 15/02/2016 n. 38 attuativo della Decisione quadro 2008/947/GAI) lamentando che la motivazione del rigetto si fondava unicamente sull'intempestività della domanda, mentre la normativa non prevede preclusioni temporali alla richiesta di esecuzione all'estero della misura anche quando questa è già in corso in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Pur richiamando e confermando l'orientamento che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in altro Stato UE attuante la Decisione quadro 2008/947/GAI (d.lgs. 15/02/2016 n. 38), la Corte ha fissato il principio di diritto secondo cui la domanda di esecuzione all'estero della misura, presentata mentre la stessa è in corso di esecuzione nel territorio nazionale, non rientra nella mera "modifica delle prescrizioni" di cui all'art. 47, comma 8, ord. pen., e per la specificità e complessità degli accertamenti richiesti deve essere decisa dal Tribunale di sorveglianza e non dal Magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla proponibilità del ricorso per cassazione; la Corte non riconosce che ciò comporti una violazione tale da fondare il ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente (diritto al giusto processo); la Corte non ha ritenuto sussistente violazione che giustifichi accoglimento del ricorso.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    "decisione quadro 2008/947/GAI ... sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive"

    La Corte interpreta il d.lgs. n. 38/2016 come applicabile all'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendolo assimilabile alla categoria di "sanzione sostitutiva" (art. 2, lett. e) del d.lgs.) e quindi eseguibile in altro Stato UE che abbia attuato la decisione quadro, con necessità di cooperazione e procedure istruttorie.

  • Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio Europeo

    Fondamento europeo per il reciproco riconoscimento di decisioni relative a misure alternative; la Corte applica la decisione quadro tramite il d.lgs. n. 38/2016 per giustificare la possibilità di esecuzione all'estero dell'affidamento in prova.

  • art. 47 ord. pen. (comma 8)

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle modifiche delle prescrizioni dell'affidamento in prova; la Corte ritiene che la richiesta di esecuzione all'estero non sia assimilabile a una mera "modifica delle prescrizioni" ex art. 47, comma 8, per la complessità degli accertamenti richiesti.

  • art. 69, comma 7, ord. pen.

    Riferimento alle modifiche delle prescrizioni in materia di affidamento in prova; utilizzato nel quadro dell'analisi sulla proponibilità del ricorso e sulle forme del provvedimento modificativo.

  • art. 97, comma 7, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    "se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. ... Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale"

    La Corte osserva che questa disposizione riguarda solo la modifica del luogo di svolgimento nell'ambito della stessa giurisdizione nazionale e non è adeguata al caso di trasferimento dell'esecuzione in uno Stato estero, che richiede indagini e cooperazione internazionale più articolate.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 38/2016

    Norma che prevede la riassunzione della competenza nazionale in determinati casi (es. sottrazione all'esecuzione); citata per delimitare i compiti delle autorità nazionali e dello Stato di esecuzione.

  • art. 2, lett. e) e art. 4 d.lgs. n. 38/2016

    La Corte interpreta l'affidamento in prova come rientrante nella definizione di "sanzione sostitutiva" e ritiene compatibili gli obblighi e prescrizioni dell'affidamento con quelli contemplati dalla normativa europea recepita.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in altro Stato membro dell'UE che abbia recepito la Decisione quadro 2008/947/GAI (d.lgs. 38/2016), poiché è assimilabile a una "sanzione sostitutiva".
  • La richiesta di esecuzione all'estero può essere presentata anche mentre la misura è già in corso di esecuzione nel territorio nazionale; non sussiste una preclusione temporale generale stabilita dalla normativa citata.
  • Per la specificità e la complessità degli accertamenti (cooperazione con autorità estere, verifica di praticabilità, confronto dei controlli e delle prescrizioni) la competenza a decidere la domanda di esecuzione all'estero spetta al Tribunale di sorveglianza e non al Magistrato di sorveglianza.
  • Il Magistrato di sorveglianza resta competente per semplici modifiche delle prescrizioni che non comportino trasferimento dell'esecuzione all'estero (es.: modifica del luogo all'interno della stessa giurisdizione nazionale ai sensi del d.P.R. n. 230/2000), mentre il trasferimento all'estero richiede un procedimento più articolato.
  • Proceduralmente, la richiesta di esecuzione all'estero richiede l'attivazione di indagini e di contatti con le autorità e i servizi sociali esteri e l'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna/centri di servizio sociale; pertanto occorre predisporre una istruttoria completa prima della decisione.

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