Sentenza del 09/11/2015 n. 2302 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Locazione - Corrispettivo - Prestazione patrimoniale diversa dal danaro -- Tassabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito di fabbricati di 10.200 euro per l'anno d'imposta 2007, non dichiarato dalla locatrice, oltre a maggiore IRPEF, addizionale regionale e sanzioni. La contribuente sosteneva di non aver percepito il canone, poiché il conduttore si era obbligato a eseguire lavori di manutenzione e ristrutturazione straordinaria nell'immobile, in sostituzione del pagamento del canone annuo di 12.000 euro per i primi tre anni. Contestava quindi la motivazione dell'accertamento, la prova del reddito e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso, ritenendo inesistente il reddito in denaro e non provata dall'Ufficio l'equivalenza tra lavori e canoni. In appello, invece, la Commissione ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza. Ha ritenuto che il contratto prevedesse una locazione effettivamente iniziata il 1° giugno 2006, con canone annuo di 12.000 euro, il cui pagamento era stato sostituito, per i primi tre anni, dall'esecuzione a carico del conduttore di lavori di ristrutturazione straordinaria normalmente gravanti sul proprietario. Tale prestazione patrimoniale costituisce un corrispettivo imponibile, anche se non monetario. L'avviso è stato quindi dichiarato legittimo; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
In tema di canoni di locazione dei fabbricati l'art. 26 del D.P.R. n. 917/1986 pone una presunzione di concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta relativa indipendentemente dal fatto che i canoni siano stati percepiti o meno.
Il reddito fondiario derivante dalla locazione deve essere dichiarato in base alla decorrenza del contratto, indipendentemente dall'effettiva riscossione del canone. L'eccezione riguarda, secondo la formulazione esaminata dalla sentenza, i canoni di locazione abitativa non riscossi dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso era emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. n. 600/73.
La norma è stata indicata quale base procedurale dell'accertamento parziale del maggior reddito non dichiarato.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, il corrispettivo di una locazione non deve necessariamente consistere in denaro: beni, servizi o lavori di valore patrimoniale forniti dal conduttore possono costituire il canone e generare reddito imponibile per il locatore.
- La mancata riscossione materiale del denaro non esclude automaticamente la tassazione quando il contratto prevede una controprestazione alternativa, come lavori di ristrutturazione straordinaria eseguiti in sostituzione del canone.
- È essenziale distinguere tra una locazione già iniziata con canone sostituito da lavori, che normalmente produce reddito imponibile, e un periodo anteriore all'inizio della locazione, un comodato gratuito o una riduzione espressa del canone, nei quali il reddito può essere determinato secondo gli accordi effettivi.
- Il contenuto letterale del contratto è decisivo: clausole che prevedono la decorrenza della locazione, un canone determinato, l'accollo di lavori straordinari e una quietanza per i canoni indicano una permuta o sostituzione della modalità di pagamento, non l'assenza di canone.
- In caso di mancata dichiarazione del reddito risultante dal contratto, il contribuente deve fornire una prova documentale concreta dell'eventuale gratuità, riduzione del canone o diversa qualificazione dell'accordo.
- Un avviso di accertamento è generalmente sufficienteamente motivato se indica il contratto di locazione, il periodo, il reddito omesso e le ragioni giuridiche della pretesa, consentendo al contribuente di difendersi.
- L'assenza di dolo non esclude necessariamente le sanzioni quando il contribuente abbia omesso di dichiarare un corrispettivo non monetario chiaramente previsto dal contratto.
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