Cassazione Civile, Ordinanza n. 13327/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un procedimento sanzionatorio avviato dalla Banca d’Italia nei confronti di vari esponenti di una banca, tra cui un componente del consiglio di amministrazione, per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario, con riferimento anche alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi. Al ricorrente è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 163.000,00. Dopo il rigetto dell’opposizione in appello, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione articolato in numerosi motivi. In sintesi, ha dedotto: illegittimità della motivazione per relationem e del procedimento sanzionatorio; asserita natura sostanzialmente penale delle sanzioni bancarie e applicabilità delle garanzie dell’art. 6 CEDU; tardività dell’accertamento e decadenza del potere sanzionatorio; superamento del termine di conclusione del procedimento; mancata applicazione della lex mitior dopo la riforma del 2015; omessa pronuncia e errata quantificazione della sanzione; illegittimo uso di accertamenti della BCE e compressione del diritto di difesa; violazione della presunzione di innocenza e dell’onere probatorio; erronea attribuzione di una colpa omissiva al consigliere non delegato, anche con riguardo a finanziamenti correlati all’acquisto di azioni, ristorni, fondi di investimento, portafoglio strategico, derivati, sostegno ai controlli interni e sovrapprezzo delle azioni; infine, censura sulle spese di lite e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze, ritenendo legittima la motivazione per relationem, esclusa la natura penale delle sanzioni ex art. 144 TUB, corretto il dies a quo dell’accertamento al visto del direttore centrale, insussistente una decadenza per superamento dei termini endoprocedimentali, non applicabile la retroattività del favor rei, corretta la valutazione del ruolo e della colpa del consigliere non esecutivo, congrua la sanzione e dovute le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva respinto l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia. La Cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i motivi, affermando in particolare che: la motivazione per relationem al provvedimento/proposta sanzionatoria è legittima se il destinatario conosce integralmente gli atti richiamati; le sanzioni bancarie in questione non hanno natura sostanzialmente penale; il termine di decadenza per la contestazione decorre dal perfezionamento dell’accertamento con il visto del direttore centrale; non esiste un termine generale di decadenza per la chiusura del procedimento oltre alla prescrizione; la disciplina successiva più favorevole non si applica agli illeciti amministrativi bancari in assenza di espressa previsione; il consigliere non delegato risponde per non essersi attivato con la diligenza professionale dovuta e per non aver reso effettivi i controlli interni; la quantificazione della sanzione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; correttamente sono state poste le spese a carico del soccombente. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma processuale che disciplina l’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in materia bancaria; il relativo procedimento è stato ritenuto correttamente applicato.
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del procedimento e della motivazione del provvedimento sanzionatorio; la Corte ha escluso la violazione.
richiamato in relazione alle garanzie procedimentali delle sanzioni bancarie; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
invocato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 6 CEDU
la Corte ha escluso che le sanzioni bancarie oggetto di causa abbiano natura sostanzialmente penale tale da far operare le garanzie del processo penale.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato dal ricorrente per sostenere vizi del procedimento; la Corte ha escluso violazioni rilevanti.
art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE
invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione di garanzie rafforzate; la censura è stata respinta.
il termine perentorio riguarda la contestazione differita; la Corte ha ritenuto corretto il dies a quo individuato nel visto del direttore centrale.
richiamato dal ricorrente sul termine di conclusione del procedimento; la Corte ha precisato che riguarda l’efficacia della misura cautelare e non introduce una decadenza del potere sanzionatorio.
indicato come termine di prescrizione della pretesa punitiva applicabile ai procedimenti sanzionatori bancari.
art. 117, comma 1, Cost.
invocato in combinazione con CEDU e Carta UE per contestare la natura delle sanzioni; doglianza respinta.
art. 7 CEDU
richiamato per sostenere la retroattività della lex mitior; la Corte ha escluso l’applicazione del principio in materia di sanzioni amministrative bancarie.
art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali UE
invocato per sostenere il favor rei; la Corte ha negato che operi automaticamente per le sanzioni amministrative in esame.
art. 3, comma 3, d.lgs. 72/2015
la Corte ha escluso la sua illegittimità costituzionale e ha ribadito che il favor rei penalistico non si estende alla materia amministrativa senza espressa previsione.
art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015
richiamato per la questione di costituzionalità relativa alla mancata applicazione della disciplina più favorevole; la Corte ne ha escluso l’illegittimità.
richiamato sulla determinazione del quantum della sanzione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.
l’obbligo degli amministratori di agire in modo informato comporta doveri di attivazione concreta, di vigilanza sul flusso informativo e di verifica dell’effettività dei controlli interni.
richiamato per la responsabilità degli amministratori; la Corte ha ritenuto imputabili al consigliere omissioni colpose rispetto ai doveri di vigilanza e informazione.
consente di valutare l’esigibilità della condotta; la Corte ha escluso che gli indici di allarme fossero tali da escludere la colpa del consigliere.
la diligenza professionale dell’amministratore impone di conoscere a fondo l’attività sociale e di operare per la migliore, sana e prudente gestione.
richiamato insieme alla normativa secondaria bancaria per delineare i doveri organizzativi e di controllo del consiglio di amministrazione.
circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013
richiamata come fonte secondaria che specifica gli obblighi organizzativi e di controllo nel settore bancario.
circolare Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006
richiamata come fonte secondaria applicabile ratione temporis per gli assetti organizzativi e i controlli interni.
art. 18, par. 5, Reg. UE n. 1024/2013
invocato per contestare l’uso degli accertamenti BCE; la Corte ha rilevato che la Banca d’Italia poteva avvalersene e che il contraddittorio era stato garantito.
art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990
richiamato dalla giurisprudenza menzionata per escludere la rilevanza di alcuni vizi procedimentali nei procedimenti sanzionatori di settore.
richiamato per contestare la determinazione del sovrapprezzo delle azioni; la Corte ha escluso che il giudizio di merito sulla correttezza economica della scelta fosse sindacabile come responsabilità solo perché opinabile.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso omissioni decisorie, ritenendo esaminati i motivi sostanziali.
base della condanna alle spese a carico del soccombente; la Corte ha confermato che il diritto al rimborso sorge quando la parte vittoriosa è assistita da un difensore tecnico.
richiamati in tema di patrocinio della pubblica amministrazione e liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative bancarie, la motivazione per relationem è legittima quando il destinatario riceve integralmente anche l’atto richiamato e può comprendere pienamente l’addebito; non è necessaria la ripetizione testuale in sede decisoria se il vertice amministrativo condivide la proposta istruttoria.
- Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi del TUB per carenze organizzative e di controllo degli esponenti bancari non sono automaticamente sanzioni sostanzialmente penali; di conseguenza non si applica in via generale il regime penalistico dell’art. 6 CEDU né il principio di retroattività della lex mitior, salvo diversa previsione espressa.
- Nei procedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza, il termine di decadenza per la contestazione decorre dal completamento dell’istruttoria e, per la Banca d’Italia, dal visto del direttore centrale competente, che segna la conclusione dell’accertamento; il giudice deve verificare solo che il tempo impiegato sia ragionevole, non sostituirsi all’amministrazione nella valutazione ex post delle attività istruttorie.
- La legge n. 689/1981 non prevede, per la fase conclusiva del procedimento sanzionatorio, un generale termine decadenziale ulteriore rispetto alla contestazione tempestiva; i regolamenti interni non possono introdurre decadenze non previste dalla legge, restando ferma la sola prescrizione della pretesa punitiva.
- Il consigliere non esecutivo di banca risponde, anche in sede sanzionatoria amministrativa, se non si attiva per agire in modo informato, se non verifica l’effettività dei controlli interni e se non sollecita i necessari approfondimenti dinanzi a segnali di allarme; la responsabilità non presuppone la gestione diretta dell’operazione illecita.
- In materia di amministrazione bancaria, la diligenza professionale impone ai componenti del consiglio di non limitarsi a predisporre formalmente procedure e assetti, ma a pretendere che essi funzionino davvero, controllando il flusso informativo, l’operatività delle deleghe e l’effettiva efficacia dei sistemi di audit, compliance e risk management.
- La valutazione della congruità e proporzionalità della sanzione amministrativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e rispettosa dei criteri legali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la questione è manifestamente infondata o quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione è già chiara alla luce della giurisprudenza consolidata.
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