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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17360/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per estorsione (consumata e tentata) contestando l'insussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato: sosteneva di avere un ragionevole e fondato convincimento sulla legittimità delle richieste (riguardanti l'installazione di una ventola condizionatore e questioni transattive), che le somme richieste erano domanda transattiva lecita e non estorsiva, e che la corte territoriale avrebbe errato nel non rinnovare l'istruttoria (ad es. non escutendo testimoni e non acquisendo atti comunali sui lavori) e nell'insufficiente motivazione della misura pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso carente di specificità perché riproponeva pedissequamente le censure di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. Ha confermato la correttezza delle valutazioni di merito (intercettazioni e modalità delle richieste di denaro incompatibili con un convincimento di titolarità di un diritto; eventuale diritto spettava al condominio e non al singolo; attendibilità della parte civile rispetto a ricostruzioni contraddittorie dell'imputato) e ha considerato adeguata la motivazione sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria e sulla dosimetria della pena. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi nuovi presentati in udienza.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa come possibile derubricazione (reato meno grave rispetto all'estorsione). La Corte non ha ritenuto applicabile la derubricazione dato che mancava il convincimento, anche erroneo, di agire per un diritto azionabile.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa quale norma alternativa (minore responsabilità ove esista convinzione, anche errata, di un diritto). La Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 393 perché le modalità delle richieste di denaro erano inconciliabili con tale convincimento.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura circa l'inosservanza delle regole processuali (probabilmente riferito alla disciplina dell'appello). La Corte ha ritenuto che le decisioni procedurali della Corte d'appello (diniego di rinnovazione dell'istruttoria) fossero adeguatamente motivate.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione. La cassazione ha ricordato che i motivi devono indicare specificamente ragioni di diritto e elementi di fatto per confutare la motivazione impugnata; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei motivi nuovi: la Corte ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti in udienza perché non possono sanare il vizio dei motivi originari.

Massime di principio

  • Per la cassazione è indispensabile la specificità delle censure: non basta riproporre i motivi d'appello; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale indicando elementi di diritto e fatto che la confutano.
  • Se le richieste di denaro sono poste con modalità tali da non lasciare traccia e ad evitare testimoni, ciò può essere valutato come elemento probatorio che esclude la buona fede o il convincimento di agire per un diritto; questo rafforza la qualificazione come estorsione.
  • Il diritto invocato dal singolo condomino (per esempio al decoro o risarcimento) può spettare al condominio e non al singolo, con conseguenze sulla fondatezza delle pretese personali: va verificata la sussistenza di un diritto individuale azionabile.
  • Il giudice d'appello che nega la rinnovazione dell'istruttoria deve motivare l'inidoneità degli atti richiesti a eliminare contraddizioni o a mutare il quadro probatorio; motivazione logica sufficiente rende il diniego legittimo.
  • La presentazione di motivi nuovi in udienza non può sanare l'inammissibilità dei motivi originari in cassazione: i nuovi motivi sono estesi dall'inammissibilità se collegati ai vizi originari.
  • Nella determinazione delle pene congiunte, se il giudice applica una sanzione pecuniaria significativamente superiore alla media ed è vicina al minimo per la pena detentiva, deve darne adeguata motivazione; una motivazione circostanziata sulla pericolosità e propensione al reato può essere sufficiente.

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