Sentenza del 13/01/2017 n. 727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 1998, a seguito di irregolarità nella contabilità e di omessa conservazione di documenti fiscali, l’Agenzia aveva accertato maggiori ricavi non fatturati, determinandoli con una percentuale di ricarico del 30%, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA. C.S. aveva impugnato l’avviso: in primo grado era stata ridotta la percentuale di ricarico al 25%, mentre il giudice d’appello, accogliendo parzialmente l’appello incidentale dell’Agenzia, l’aveva ripristinata al 30%, considerando le irregolarità contabili e le dichiarazioni della figlia del contribuente alla Guardia di finanza. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, contestando la gravità delle violazioni che avevano giustificato l’accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e ha rigettato il ricorso. Il contribuente aveva riconosciuto l’irregolare tenuta del libro inventari e del libro giornale e la mancata conservazione, per più anni d’imposta, di 82 documenti fiscali: violazioni numerose e ripetute, normalmente idonee a rendere inattendibili le scritture. La Corte ha rilevato inoltre che il ricorso non censurava specificamente la motivazione del giudice d’appello, che aveva enumerato le irregolarità e spiegato perché compromettevano l’attendibilità contabile. Le spese seguono la soccombenza: C.S. è stato condannato a pagare 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione assunta il 12 dicembre 2016 e depositata il 13 gennaio 2017.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Si tratta, dunque, di violazioni numerose e ripetute, le quali, ha chiarito questa Corte (Cass. n. 16724/05), normalmente rendono di per sè inattendibili le scritture contabili e a fronte delle quali il parametro della "gravità" può essere ricavato soltanto in negativo, nel senso che la "non gravità" è oggetto di eccezione, che come tale va dimostrata dal contribuente e che comunque riguarda la compiutezza della motivazione.
Irregolarità contabili numerose e ripetute possono rendere normalmente inattendibili le scritture e legittimare l’accertamento induttivo. Spetta al contribuente dimostrare che le violazioni non sono gravi; la contestazione deve inoltre investire adeguatamente la motivazione del giudice che ne ha valutato la rilevanza.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Inammissibile è l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, concernente la dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, sotto il profilo della valutazione di gravità delle violazioni, al fine del ricorso al metodo di accertamento induttivo.
Il motivo formulato come violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione della gravità dei fatti quando il ricorrente non censura specificamente la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto inattendibile la contabilità.
Massime di principio
- Irregolarità contabili molteplici e ripetute, soprattutto se accompagnate dalla mancata conservazione di documenti fiscali, possono giustificare l’accertamento induttivo perché compromettono l’attendibilità delle scritture.
- Chi sostiene che le irregolarità non siano abbastanza gravi da legittimare l’accertamento deve dimostrarne la non gravità e contestare in modo puntuale la motivazione della decisione di merito.
- In Cassazione non basta invocare formalmente la violazione di una norma se, nella sostanza, si chiede una nuova valutazione delle irregolarità o non si censura la motivazione che sorregge l’accertamento.
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