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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28929/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità per tentato furto e il diniego della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto. L'unico motivo di ricorso denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo riproponeva pedissequamente censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione non viziata; pertanto mancava una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito con motivazione immune da vizi; la censura in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con tale motivazione.

  • cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la mera reiterazione dei motivi di appello lo rende aspecifico e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica in sede di legittimità deve essere specifica e argomentata, poiché il ricorso assolve alla funzione di contestare i passaggi decisivi della decisione di merito.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione tramite censure generiche o meramente ripetitive, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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