Cassazione Civile, Ordinanza n. 12486/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti fuori udienza e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei sei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società e a uno dei soci avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2013, e a una socia un distinto avviso per IRPEF relativo al medesimo anno. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale con riconoscimento di alcuni costi deducibili e rigetto del resto. La decisione era stata confermata in appello. Contro tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma nel testo della pronuncia non sono riportati i singoli motivi di doglianza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno definito la lite in via conciliativa fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
cessazione della materia del contendere
la conciliazione tra le parti fuori udienza comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono la controversia mediante conciliazione fuori udienza nel processo tributario, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta conciliazione, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese.
- La sopravvenuta definizione transattiva della lite rende improcedibile l'esame dei motivi di ricorso, perché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12419/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12421/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12425/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12428/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12436/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →