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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01480/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva agito davanti al giudice del lavoro contestando la revoca anticipata dell'incarico di direttore di distretto conferitogli da un'azienda sanitaria provinciale, incarico che prevedeva un contratto triennale e relative indennità retributive. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna al risarcimento del danno da cessazione anticipata dell'incarico; dopo un primo passaggio in appello e cassazione con rinvio, la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, ritenendo che il danno fosse integralmente neutralizzato dall'aliunde perceptum, cioè dai redditi percepiti dal lavoratore nel medesimo periodo per altra attività svolta come medico di medicina generale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, vizi motivazionali, violazione di norme processuali e di diritto, contestando: l'assorbimento dei motivi sulla legittimità della revoca rispetto alla questione del quantum; la limitazione del petitum al solo risarcimento; la legittimità dell'ordinanza istruttoria emessa in appello; la tardività dell'eccezione di aliunde perceptum; e la quantificazione del danno e delle somme detraibili. La censura è stata però esposta in modo confuso e non autosufficiente, con richiami non chiari alla sentenza impugnata e con tentativo di ottenere una nuova valutazione di merito dei documenti e dei conteggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. Ha ritenuto che il ricorso fosse redatto con tecnica espositiva oscura e poco intellegibile, in violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità e dell'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. Ha inoltre osservato che, nel merito, la doglianza sull'aliunde perceptum non era fondata: tale circostanza è rilevabile d'ufficio e ammissibile anche in appello, purché i fatti siano acquisiti al processo; inoltre, una volta accertato che il lavoratore aveva svolto altra attività retribuita nel periodo considerato e non avendo egli specificamente contestato i dati documentali prodotti dall'azienda, correttamente il giudice di rinvio aveva escluso ogni residuo danno risarcibile. La Corte ha quindi confermato il rigetto della pretesa sostanziale del lavoratore e non ha provveduto sulle spese per la mancata difesa dell'azienda intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per motivazione carente o contraddittoria non può essere veicolata fuori dai limiti del mezzo di impugnazione; il ricorso deve comunque indicare in modo chiaro il vizio denunciato e il suo oggetto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la narrazione dei fatti e l'esposizione dei motivi sono oscure o lacunose, tali da impedire la comprensione delle censure senza un'integrazione esterna da parte della Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di aliunde perceptum non è soggetta alla preclusione propria delle eccezioni in senso stretto e non è tardiva per il solo fatto di essere formulata in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello del rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire prove indispensabili, ove i fatti rilevanti risultino già ritualmente emersi dagli atti.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme al principio della ragione più liquida per giustificare la decisione sulla questione di più agevole definizione, anche se logicamente subordinata.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato insieme al principio della ragione più liquida a sostegno dell'esigenza di decisione rapida ed effettiva.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo il vecchio schema.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per oscurità espositiva e carenza di autosufficienza, non consenta di comprendere con immediatezza fatti di causa, questioni devolute e specifici errores denunciati, costringendo il giudice di legittimità a ricostruire autonomamente la linea difensiva.
  • L'eccezione di aliunde perceptum non costituisce eccezione in senso stretto: può essere rilevata d'ufficio dal giudice e sollevata anche in appello, se i fatti da cui dipende risultano ritualmente acquisiti al processo.
  • Nel giudizio risarcitorio da illegittima cessazione di un rapporto o di un incarico, il danno va determinato in termini differenziali, detraendo quanto il danneggiato abbia percepito nello stesso periodo per altra attività lavorativa incompatibile o sostitutiva.
  • Quando i dati documentali sulla percezione di redditi alternativi non siano specificamente contestati, il giudice può farne legittimo uso ai fini della quantificazione del danno e può pervenire al rigetto della domanda se il differenziale risulti azzerato.
  • Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre, in nome di economia processuale e celerità.
  • Il vizio di motivazione nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., richiede l'allegazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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