Cassazione Penale, Sentenza n. 43352/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eliminando tale pena. La statuizione relativa alla pena principale è stata confermata nella parte non impugnata; l'annullamento è stato motivato dall'illegittimità dell'applicazione della sanzione accessoria rispetto alla nuova entità della pena principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, inflitta dal giudice di primo grado. Il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., osservando che la pena principale, così come rideterminata dalla Corte di appello con patteggiamento (anni 2, mesi 5, giorni 10 di reclusione e euro 500 di multa), è inferiore a tre anni e quindi non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 29 c.p., che stabilisce la durata quinquennale dell'interdizione quando la condanna è pari o superiore a tre anni di reclusione.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di pronuncia di sentenza con riferimento al patteggiamento in appello. La Corte evidenzia che la statuizione della pena accessoria, se sottratta all'accordo delle parti, resta sindacabile in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo invocato come motivo di ricorso per violazione di legge. La Corte ne ha dato applicazione per verificare l'illegittimità della pena accessoria rispetto alla normativa sostanziale penale.
art. 29 cod. pen.
Stabilisce la durata quinquennale dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna con pena non inferiore a tre anni di reclusione. La Corte ha ritenuto che, essendo la pena principale inferiore a tre anni dopo la rideterminazione, l'art. 29 non potesse trovare applicazione.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Indica la limitazione dell'accordo delle parti nell'ambito del patteggiamento; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che le pene accessorie, quando non rientrano nell'accordo, possono essere sindacate e rimosse in sede di cassazione se illegittime.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5 n. 11940/2020; Sez. 6 n. 29898/2019; Sez. 3 n. 39261/2004)
Precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui l'illegalità di una pena accessoria, ancorata a una statuizione contraria alla normativa vigente al momento del fatto, è rilevabile in cassazione anche d'ufficio e anche quando la rilevazione sia estranea all'accordo di patteggiamento.
Massime di principio
- Se, in sede di patteggiamento o di rideterminazione della pena, la pena principale scende al di sotto di soglie previste dalla legge per l'applicazione di determinate pene accessorie, quelle pene accessorie devono essere revocate o non possono essere applicate.
- Le pene accessorie non rientrano necessariamente nell'ambito vincolante dell'accordo tra le parti e possono essere sindacate dalla Corte di cassazione quando risultino illegittime rispetto all'assetto normativo.
- L'illegittimità di una pena accessoria, ancorché collegata alla sentenza di condanna originaria, può essere rilevata d'ufficio in sede di cassazione; non è necessario che la parte invocante sia sempre la stessa che ha promosso il gravame.
- In sede di consulenza difensiva o di negoziazione di un patteggiamento, è fondamentale verificare la coerenza tra l'entità della pena principale e le conseguenze accessorie previste dalla legge per evitare l'insorgere di vizi che possono essere poi impugnati.
- Per ottenere la rimozione di una pena accessoria illegittima, il rimedio efficace in Cassazione è il ricorso per violazione di legge (art. 606 c.p.p.), con possibilità di annullamento anche senza rinvio limitatamente alla statuizione illegittima.
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