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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23809/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, una variazione in diminuzione iscritta in dichiarazione per plusvalenza ritenuta esente, oltre a rettificare una variazione in aumento relativa a spese sostenute per il conseguimento dell'avveramento di una condizione sospensiva in una transazione. Dopo un primo accoglimento del ricorso in CTP e il successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avervi provveduto in esecuzione di una transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese tra le parti. La Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso non richiede accettazione perché non ha natura accettizia e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. Ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata, estingue il giudizio senza necessità di accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
  • La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo ai casi tipici previsti dalla norma.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, è coerente la compensazione delle spese tra le parti in assenza di una statuizione di soccombenza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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