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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20074/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver condannato il ricorrente su elementi indiziari ritenuti non sufficientemente gravi, precisi e univoci; si censurava in particolare la valutazione dell'alibi (testimonianze sulla presenza al cimitero il 31/10/2016), dell'interpretazione dei dati GPS, della consulenza medico-legale sull'ora della morte e della valutazione del materiale balistico (cartucce e pallini). Si sosteneva che la Corte di merito avesse dato una motivazione illogica e contraddittoria. 2) vizio di motivazione in ordine al capo relativo alla detenzione/porto illegali di arma cal.12 (omessa o insufficiente motivazione rispetto all'appello sul punto). 3) violazione del criterio di valutazione della gravità eccezionale ai sensi dell'art. 62-bis c.p., eccessiva valutazione negativa dei comportamenti difensivi (in particolare le indagini difensive e la presunta attitudine ad 'inquinare' le prove).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in particolare che: a) la valutazione dell'orario della morte, compiuta mediante esame delle fotografie, delle ipostasi, della rigidità cadaverica, della presenza di uova di ditteri e del contenuto gastrico, era coerente e consentiva di collocare il decesso tra le 08:00 e le 10:00 del 31/10/2016; b) gli elementi balistici e materiali (sequestro di quattrocento cartucce, settantadue di fattura artigianale e tre con pallini a numerazione 4 compatibili con alcuni pallini estratti dalla vittima) assommati ad altri indizi (intercettazione del 10/12/2016 con suono di sparo e scarrellamento e successivo rinvenimento di una cartuccia cal.12 non ossidata) costituivano un quadro indiziario sufficientemente grave e preciso; c) le indagini foniche e la perizia attribuirono con alta probabilità la frase intercettata al figlio, mentre le investigazioni evidenziarono tentativi di alterare saggi fonici e condotte tese ad inquinare le prove; d) l'alibi era stato correttamente valutato come non decisivo alla luce delle indicazioni orarie delle testimonianze, delle risultanze GPS e delle incongruenze/contraddizioni e delle evidenze di concertazione/falsità nelle dichiarazioni di alcuni testi; e) non era necessario disporre di comparazione balistica con l'arma del delitto che non era stata rinvenuta per ritenere la consistenza del quadro indiziario complessivo; f) la Corte ha valutato legittimamente la sussistenza della gravità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti, tenendo conto anche dei tentativi di inquinare le indagini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei principi di motivazione "rafforzata" da applicare quando una sentenza di appello assolve un imputato condannato in primo grado: la Corte aveva in precedenza annullato e rinviato per carenze motivazionali dell'appello assolutorio; nella fase successiva la Corte di merito ha esaminato nuovamente il materiale probatorio rispettando i principi indicati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla estensione dei motivi di ricorso (indicazione dei motivi ammessi in cassazione); il ricorso è stato valutato nei limiti di ammissibilità previsti.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla correttezza della motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e conforme ai criteri normativi invocati.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate, confermando la correttezza e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla qualificazione della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della gravità e la non riconoscibilità di attenuanti in ragione dei fatti e delle condotte inquinatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di lite: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Massime di principio

  • La condanna può essere confermata anche in assenza del rinvenimento dell'arma se gli indizi materiali e processuali (cartucce, pallini, modalità di caricamento, intercettazioni, perizie foniche, condotte di inquinamento delle prove) compongono un quadro logico, coerente e idoneo a superare il ragionevole dubbio.
  • L'alibi deve essere preciso quanto a data, ora e modalità; incertezze nella datazione o nell'orario, contraddizioni con dati oggettivi (es. GPS, testimonianze fotografiche, risultanze medico-legali) riducono il suo valore esonerativo.
  • La determinazione dell'ora del decesso è una valutazione tecnico-scientifica basata sulla combinazione di più elementi (rigidità, ipostasi, dati entomologici, contenuto gastrico, foto scattate in momenti certi) e la Corte può trarre conclusioni logiche anche se singoli accertamenti iniziali risultino approssimativi.
  • I dati statistici (es. numero ridotto di cartucce 'compatibili' tra molte) non sono in sé irrilevanti quando sussistono elementi che indicano attività di caricamento artigianale e disponibilità di strumenti pertinenti.
  • Intercettazioni ambientali e monitoraggi GPS sono elementi rilevanti se adeguatamente contestualizzati; il rinvenimento immediato di un reperto (es. cartuccia non ossidata) dopo un ascolto rafforza il nesso indiziario con l'evento.
  • Comportamenti diretti ad alterare o inquinare le prove (falsificazione di saggi fonici, concertazione di testi, dichiarazioni mendaci) aggravano la posizione dell'imputato e possono legittimamente incidere sulla valutazione negativa delle attenuanti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla motivazione richiede un confronto complessivo e non un'analisi parcellizzata di singoli elementi: la Suprema Corte verifica se la motivazione complessiva sia logicamente coerente e adeguata.

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