Cassazione Penale, Sentenza n. 20074/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver condannato il ricorrente su elementi indiziari ritenuti non sufficientemente gravi, precisi e univoci; si censurava in particolare la valutazione dell'alibi (testimonianze sulla presenza al cimitero il 31/10/2016), dell'interpretazione dei dati GPS, della consulenza medico-legale sull'ora della morte e della valutazione del materiale balistico (cartucce e pallini). Si sosteneva che la Corte di merito avesse dato una motivazione illogica e contraddittoria. 2) vizio di motivazione in ordine al capo relativo alla detenzione/porto illegali di arma cal.12 (omessa o insufficiente motivazione rispetto all'appello sul punto). 3) violazione del criterio di valutazione della gravità eccezionale ai sensi dell'art. 62-bis c.p., eccessiva valutazione negativa dei comportamenti difensivi (in particolare le indagini difensive e la presunta attitudine ad 'inquinare' le prove).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in particolare che: a) la valutazione dell'orario della morte, compiuta mediante esame delle fotografie, delle ipostasi, della rigidità cadaverica, della presenza di uova di ditteri e del contenuto gastrico, era coerente e consentiva di collocare il decesso tra le 08:00 e le 10:00 del 31/10/2016; b) gli elementi balistici e materiali (sequestro di quattrocento cartucce, settantadue di fattura artigianale e tre con pallini a numerazione 4 compatibili con alcuni pallini estratti dalla vittima) assommati ad altri indizi (intercettazione del 10/12/2016 con suono di sparo e scarrellamento e successivo rinvenimento di una cartuccia cal.12 non ossidata) costituivano un quadro indiziario sufficientemente grave e preciso; c) le indagini foniche e la perizia attribuirono con alta probabilità la frase intercettata al figlio, mentre le investigazioni evidenziarono tentativi di alterare saggi fonici e condotte tese ad inquinare le prove; d) l'alibi era stato correttamente valutato come non decisivo alla luce delle indicazioni orarie delle testimonianze, delle risultanze GPS e delle incongruenze/contraddizioni e delle evidenze di concertazione/falsità nelle dichiarazioni di alcuni testi; e) non era necessario disporre di comparazione balistica con l'arma del delitto che non era stata rinvenuta per ritenere la consistenza del quadro indiziario complessivo; f) la Corte ha valutato legittimamente la sussistenza della gravità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti, tenendo conto anche dei tentativi di inquinare le indagini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato nel contesto dei principi di motivazione "rafforzata" da applicare quando una sentenza di appello assolve un imputato condannato in primo grado: la Corte aveva in precedenza annullato e rinviato per carenze motivazionali dell'appello assolutorio; nella fase successiva la Corte di merito ha esaminato nuovamente il materiale probatorio rispettando i principi indicati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla estensione dei motivi di ricorso (indicazione dei motivi ammessi in cassazione); il ricorso è stato valutato nei limiti di ammissibilità previsti.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Censurato dal ricorrente in relazione alla correttezza della motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e conforme ai criteri normativi invocati.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate, confermando la correttezza e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla qualificazione della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della gravità e la non riconoscibilità di attenuanti in ragione dei fatti e delle condotte inquinatorie.
Norma richiamata per la condanna alle spese di lite: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Massime di principio
- La condanna può essere confermata anche in assenza del rinvenimento dell'arma se gli indizi materiali e processuali (cartucce, pallini, modalità di caricamento, intercettazioni, perizie foniche, condotte di inquinamento delle prove) compongono un quadro logico, coerente e idoneo a superare il ragionevole dubbio.
- L'alibi deve essere preciso quanto a data, ora e modalità; incertezze nella datazione o nell'orario, contraddizioni con dati oggettivi (es. GPS, testimonianze fotografiche, risultanze medico-legali) riducono il suo valore esonerativo.
- La determinazione dell'ora del decesso è una valutazione tecnico-scientifica basata sulla combinazione di più elementi (rigidità, ipostasi, dati entomologici, contenuto gastrico, foto scattate in momenti certi) e la Corte può trarre conclusioni logiche anche se singoli accertamenti iniziali risultino approssimativi.
- I dati statistici (es. numero ridotto di cartucce 'compatibili' tra molte) non sono in sé irrilevanti quando sussistono elementi che indicano attività di caricamento artigianale e disponibilità di strumenti pertinenti.
- Intercettazioni ambientali e monitoraggi GPS sono elementi rilevanti se adeguatamente contestualizzati; il rinvenimento immediato di un reperto (es. cartuccia non ossidata) dopo un ascolto rafforza il nesso indiziario con l'evento.
- Comportamenti diretti ad alterare o inquinare le prove (falsificazione di saggi fonici, concertazione di testi, dichiarazioni mendaci) aggravano la posizione dell'imputato e possono legittimamente incidere sulla valutazione negativa delle attenuanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla motivazione richiede un confronto complessivo e non un'analisi parcellizzata di singoli elementi: la Suprema Corte verifica se la motivazione complessiva sia logicamente coerente e adeguata.
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