Cassazione Civile, Ordinanza n. 05741/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di diverse intimazioni di pagamento relative a tributi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando alcune intimazioni; in appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello del contribuente e, accogliendo parzialmente quello dell'agente della riscossione, aveva confermato l'annullamento di una sola intimazione, ritenendo che le altre cartelle fossero conosciute dal contribuente perché comprese in un pignoramento presso terzi al quale egli aveva assistito personalmente, e che la mancata opposizione avesse reso dovuto quanto iscritto a ruolo. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza sulla sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992; (2) erronea attestazione nella sentenza della presenza di entrambe le parti in udienza, mentre il verbale indicava la presenza del solo difensore del contribuente; (3) mancata considerazione della querela di falso proposta in relazione agli avvisi di ricevimento di alcune cartelle e degli effetti della mancata comparizione della controparte; (4) violazione delle norme sulla competenza e sulla sospensione del processo tributario per avere la CTR deciso incidentalmente sulla querela di falso, materia riservata al giudice ordinario; (5) ulteriore censura, assorbita, connessa alla medesima questione della querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, rilevando che le doglianze riguardavano un provvedimento cautelare autonomo e provvisorio, privo di decisorietà e non idoneo a incidere sulla successiva decisione di merito. Rigetta il secondo motivo perché l'erronea indicazione della presenza in udienza di entrambe le parti costituisce un mero errore materiale, irrilevante sulla validità della sentenza. Accoglie invece il terzo e il quarto motivo, ritenendo che, una volta proposta la querela di falso e verificata la sua pertinenza e rilevanza ai documenti contestati, il giudice tributario dovesse sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 e non poteva decidere incidentalmente sulla questione. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
Le doglianze relative al procedimento cautelare non incidono sulla successiva sentenza di merito, poiché il provvedimento cautelare ha natura strumentale e provvisoria.
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma invocata nel primo motivo insieme alle garanzie del contraddittorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla dedotta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, poi ritenuto assorbito o accolto nei limiti della questione di falso.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.
art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro di contenuto della sentenza tributaria.
art. 34, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo sulla ritualità della trattazione.
Richiamato in tema di contenuto del verbale e della sentenza.
Richiamato in tema di lettura e sottoscrizione del dispositivo/sentenza.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Impone la sospensione del processo tributario quando è proposta querela di falso o deve decidersi pregiudizialmente una questione sullo stato o la capacità delle persone, previa verifica della pertinenza e rilevanza della querela.
Richiamato con riferimento alla proposizione della querela di falso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione di una querela di falso impone al giudice la sospensione del giudizio quando la questione sia pertinente e rilevante rispetto ai documenti posti a base della decisione; il giudice tributario non può decidere incidentalmente sulla falsità del documento.
- La sospensione cautelare del provvedimento impugnato appartiene a un subprocedimento autonomo, strumentale e provvisorio: eventuali vizi del procedimento cautelare non si riflettono automaticamente sulla successiva sentenza di merito.
- Un errore materiale nella sentenza circa la presenza delle parti o dei difensori in udienza non determina nullità della decisione se il verbale di udienza consente di ricostruire correttamente la reale situazione processuale.
- La mancata opposizione a una pretesa fiscale può essere valorizzata solo nei limiti della valida conoscenza degli atti presupposti; se la regolarità della notificazione di uno degli atti è contestata con querela di falso, il giudice deve prima risolvere il problema pregiudiziale secondo le regole processuali applicabili.
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