Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05741/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di diverse intimazioni di pagamento relative a tributi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando alcune intimazioni; in appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello del contribuente e, accogliendo parzialmente quello dell'agente della riscossione, aveva confermato l'annullamento di una sola intimazione, ritenendo che le altre cartelle fossero conosciute dal contribuente perché comprese in un pignoramento presso terzi al quale egli aveva assistito personalmente, e che la mancata opposizione avesse reso dovuto quanto iscritto a ruolo. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza sulla sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992; (2) erronea attestazione nella sentenza della presenza di entrambe le parti in udienza, mentre il verbale indicava la presenza del solo difensore del contribuente; (3) mancata considerazione della querela di falso proposta in relazione agli avvisi di ricevimento di alcune cartelle e degli effetti della mancata comparizione della controparte; (4) violazione delle norme sulla competenza e sulla sospensione del processo tributario per avere la CTR deciso incidentalmente sulla querela di falso, materia riservata al giudice ordinario; (5) ulteriore censura, assorbita, connessa alla medesima questione della querela di falso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, rilevando che le doglianze riguardavano un provvedimento cautelare autonomo e provvisorio, privo di decisorietà e non idoneo a incidere sulla successiva decisione di merito. Rigetta il secondo motivo perché l'erronea indicazione della presenza in udienza di entrambe le parti costituisce un mero errore materiale, irrilevante sulla validità della sentenza. Accoglie invece il terzo e il quarto motivo, ritenendo che, una volta proposta la querela di falso e verificata la sua pertinenza e rilevanza ai documenti contestati, il giudice tributario dovesse sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 e non poteva decidere incidentalmente sulla questione. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la proposizione di una querela di falso impone al giudice la sospensione del giudizio quando la questione sia pertinente e rilevante rispetto ai documenti posti a base della decisione; il giudice tributario non può decidere incidentalmente sulla falsità del documento.
  • La sospensione cautelare del provvedimento impugnato appartiene a un subprocedimento autonomo, strumentale e provvisorio: eventuali vizi del procedimento cautelare non si riflettono automaticamente sulla successiva sentenza di merito.
  • Un errore materiale nella sentenza circa la presenza delle parti o dei difensori in udienza non determina nullità della decisione se il verbale di udienza consente di ricostruire correttamente la reale situazione processuale.
  • La mancata opposizione a una pretesa fiscale può essere valorizzata solo nei limiti della valida conoscenza degli atti presupposti; se la regolarità della notificazione di uno degli atti è contestata con querela di falso, il giudice deve prima risolvere il problema pregiudiziale secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.