Cassazione Civile, Ordinanza n. 35728/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a diverse cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni 2008 e 2009, che il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo perfezionata la notifica degli atti impositivi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sulla base dell'immissione dell'avviso nella cassetta postale e dell'invio della raccomandata informativa, nonostante una difformità nell'indicazione del civico (14 invece di 14/A). Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza di appello, perché non avrebbe consentito di comprendere l'iter decisorio; 2) la violazione dell'art. 140 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica senza prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa e senza prova dell'avviso di ricevimento della C.A.D.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente a superare il minimo costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la questione della regolarità della notifica degli avvisi di accertamento alla luce del principio per cui, nei casi di notifica postale non perfezionata per mancata consegna, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza; la censura è stata rigettata perché la motivazione della CTR è stata ritenuta intellegibile e conforme al minimo costituzionale.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse nulla o apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta idonea a rispettare il "minimo costituzionale" richiesto dalla norma.
La Corte ha affermato che, nel caso di notificazione non consegnata al destinatario per assenza o rifiuto, il perfezionamento del procedimento notificatorio non può essere provato dalla sola spedizione della raccomandata informativa, occorrendo l'avviso di ricevimento della C.A.D.
art. 24 Cost.
Richiamato nella lettura costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione, a tutela del diritto di difesa del destinatario.
Interpretato nel senso che la prova del perfezionamento della notifica postale, nei casi considerati, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Richiamato incidentalmente per affermare che il Collegio può decidere diversamente dalla proposta del relatore.
Richiamato per escludere che il vizio dedotto fosse qualificabile come errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come base formale del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti impositivi tramite servizio postale, quando l'atto non sia stato consegnato al destinatario per assenza, rifiuto o mancanza di persone idonee a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D.; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando, pur concisa, consente di comprendere la ratio decidendi e l'iter logico seguito dal giudice, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non è necessario che risponda diffusamente a tutte le deduzioni della parte.
- La contestazione della regolarità della notifica non può essere superata da mere affermazioni di avvenuta spedizione dell'informativa, se manca la documentazione idonea a dimostrare il ricevimento della raccomandata prevista dalla disciplina speciale.
- La difformità nell'indicazione del civico non è, da sola, decisiva se non viene chiarito che essa abbia inciso sull'individuazione del luogo della notificazione; tuttavia, tale profilo non esonera il notificante dalla prova piena degli adempimenti prescritti per il perfezionamento della notifica.
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