Cassazione Civile, Ordinanza n. 34964/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una espropriazione immobiliare promossa contro una società in accomandita semplice e la sua socia accomandataria, è intervenuta una società veicolo che ha affermato di avere acquistato pro soluto, in blocco, un portafoglio di crediti ai sensi della disciplina sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, includendovi anche il credito azionato in esecuzione. Le esecutate hanno dapprima proposto opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, la mancata prova della titolarità attiva della cessionaria e l'assenza di prova dell'inclusione del loro debito nel blocco ceduto; la sospensione non è stata concessa e il processo è proseguito fino alla fase distributiva, nella quale è stato formato un progetto di riparto favorevole alla cessionaria e dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione. Successivamente le esecutate hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di approvazione del riparto, lamentando che il giudice dell'esecuzione avesse reputato irrilevanti le questioni già dedotte nell'opposizione all'esecuzione, benché la definizione di tali contestazioni fosse ancora pendente in appello; hanno inoltre censurato il rigetto della richiesta di sospensione e, con il terzo motivo, l'asserita individuazione del rimedio impugnatorio nel reclamo ex art. 624 c.p.c. anziché nell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava la statuizione di merito che aveva ritenuto rilevanti solo nella causa di opposizione all'esecuzione, e non anche nella controversia distributiva, le contestazioni sulla legittimazione della cessionaria e sull'ammontare del credito. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo motivo, per genericità e mancata incidenza sulla ratio decidendi, e il terzo, perché confondeva il provvedimento conclusivo della controversia distributiva con l'ordinanza resa sulla sospensione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché riesamini la controversia distributiva attenendosi al principio secondo cui le questioni riproposte in quella sede devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione, pur se già vagliate nella parallela opposizione all'esecuzione. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte.
Norme richiamate
disciplina la controversia distributiva, diretta a regolare la partecipazione al riparto e la collocazione sul ricavato, distinta dall'opposizione all'esecuzione.
regola l'opposizione all'esecuzione, concernente il diritto di procedere ad esecuzione forzata; può coesistere con la controversia distributiva se ha a oggetto questioni diverse e, nei limiti consentiti, anche nel corso della fase distributiva.
la sospensione del processo esecutivo rileva come strumento per impedire la prosecuzione fino alla distribuzione; il suo diniego non è assimilabile al provvedimento che decide la controversia distributiva.
rimedio avverso i vizi formali degli atti esecutivi, utilizzato per contestare l'ordinanza che definisce la controversia distributiva.
la fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi prevede provvedimenti sulla sospensione che non costituiscono autonoma statuizione di merito da devolvere separatamente al giudice dell'opposizione.
richiamato quale base dell'assegnazione nel procedimento esecutivo, nel contesto della distribuzione del ricavato.
richiamato insieme alla legge sulla cartolarizzazione come fondamento normativo della cessione in blocco del credito.
art. 1 l. 30 aprile 1999, n. 130
richiamato come disciplina della cartolarizzazione dei crediti posta a base della pretesa cessione in blocco.
art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
richiamato come ulteriore norma della legge sulla cartolarizzazione relativa alla cessione dei crediti.
evocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare ai nn. 3 e 4.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 24 Cost.
invocato in relazione al diritto di azione e difesa, ma senza specifica incidenza sulla ratio decidendi.
art. 111 Cost.
richiamato nel quadro delle garanzie processuali asseritamente violate.
art. 6, par. 1 CEDU
invocato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia e lesione del giusto processo.
art. 1 Prot. addiz. CEDU
richiamato in relazione alla tutela patrimoniale, senza esito favorevole per la ricorrente.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva sono rimedi distinti e non in rapporto di reciproca esclusione: il primo investe il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il secondo il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.
- Uno stesso fatto può essere dedotto sia nell'opposizione all'esecuzione sia nella controversia distributiva; pertanto il giudice dell'esecuzione deve esaminare anche in sede distributiva le questioni riproposte, se rilevanti per la collocazione sul ricavato.
- La pendenza di un'opposizione all'esecuzione non impedisce di per sé la prosecuzione della procedura fino alla distribuzione, se non sia stata concessa la sospensione ex art. 624 c.p.c.
- La controversia distributiva ha efficacia endo-esecutiva e non determina il venir meno definitivo del titolo o del diritto di procedere all'esecuzione, a differenza della decisione sull'opposizione all'esecuzione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia deve essere specifica e deve attingere effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- Non è ammissibile trasformare l'impugnazione del provvedimento conclusivo della controversia distributiva in una critica autonoma al diniego di sospensione pronunciato nella fase sommaria dell'opposizione, quando tale diniego non costituisca l'oggetto della decisione di merito impugnata.
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