Cassazione Penale, Sentenza n. 25066/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dopo il suo arresto in flagranza per furto in abitazione. Con il patrocinio dell'avv. Rocco Cariglino, deduceva violazione dell'art. 275 c.p.p. sul criterio di adeguatezza della misura, sostenendo che il fatto, benché rientrante nell'art. 624-bis c.p., non fosse di particolare gravità (commesso nelle pertinenze di un condominio), e che l'ammissione di responsabilità e il risarcimento del danno rendevano sproporzionata la custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva precedenti condanne per evasione, l'ultima definitiva nei cinque anni precedenti, richiamando l'art. 284, comma 5-bis, c.p.p. e ritenendo comunque che, anche a prescindere dall'applicazione automatica della norma, il Tribunale del Riesame avesse motivato adeguatamente che il fatto non era di lieve entità: azione compiuta in pieno giorno con il figlio diciottenne, forzatura e danneggiamento del portone in ferro, spavento per i condomini e intensa allarme sociale. Per l'evidente inammissibilità dei motivi è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Invocata dalla ricorrente quale parametro di adeguatezza della misura cautelare; tuttavia la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di sproporzione rispetto alle esigenze cautelari.
Norma che disciplina il reato di furto in abitazione, qualificando il tipo di fattispecie per la quale la ricorrente era sottoposta a procedimento.
art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
«Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»
La Corte ha richiamato la disposizione come ostativa alla concessione di misure non custodiali in presenza di condanne per evasione nei cinque anni; inoltre ha precisato che, anche se l'interpretazione letterale della pronuncia impugnata poteva risultare eccessiva, il Tribunale del Riesame aveva fornito specifici elementi per escludere la lieve entità del fatto.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Citata in riferimento al principio secondo cui l'evidente inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna per colpa della parte che l'ha proposto.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato in dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza.
Massime di principio
- La presenza di precedenti condanne per evasione nei cinque anni antecedenti può, ai sensi dell'art. 284 c.p.p., rendere difficile ottenere misure alternative alla custodia in carcere, salvo che siano documentati specifici elementi che dimostrino la lieve entità del fatto.
- Il fatto che l'indagato abbia ammesso le proprie responsabilità e abbia risarcito il danno non elimina automaticamente le esigenze cautelari: è necessario valutare il complesso dei fatti (modalità, orario, utilizzo della forza, complicità) e l'allarme sociale provocato.
- Condotte realizzate con effrazione, in pieno giorno, con danneggiamento e spavento dei condomini sono elementi idonei a far ritenere la non lieve entità del reato e a giustificare misure cautelari più afflittive.
- Le decisioni del tribunale del riesame ben motivate sulla gravità del fatto e sulle esigenze cautelari sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione risulta congrua.
- Ricorsi privi di fondamento evidente possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del proponente; è quindi strategicamente importante fondare l'impugnazione su elementi specifici e documentati, soprattutto quando sussistono precedenti ostativi.
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