Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere dal 19/06/2019 al 23/03/2020 e gli arresti domiciliari successivi (fino al 22/10/2020 secondo il provvedimento impugnato) in relazione a imputazioni di vario rilievo (concorso in reati con Guido Casamonica: detenzione di arma, estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso). In sede di merito la ricorrente era stata poi assolta con sentenza irrevocabile per insussistenza del fatto. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di indennizzo ritenendo che la ricorrente avesse contribuito con il proprio comportamento (es. aderenza a contatti telefonici programmati, risultati di videosorveglianza, tabulati, e un'ammissione di avere dato due schiaffi nella fase di interrogatorio) a dare causa all'intervento dell'autorità giudiziaria, configurando così un comportamento sinergico ostativo all'indennizzo. La ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo omessa o contraddittoria motivazione e erronea applicazione della legge in ordine alla sussistenza di dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, statuendo che l'ordinanza della Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza del carattere doloso o di colpa grave del comportamento della ricorrente e non ha dato conto del nesso causale concreto e specifico tra le sue condotte e l'adozione della custodia cautelare. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, pur essendo consentita al giudice della riparazione una rivalutazione del materiale probatorio, l'analisi doveva esplicitamente valutare se le condotte fossero effettivamente idonee, con dolo o colpa grave, a determinare l'errore giudiziario. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma perché motivi adeguatamente sull'incidenza causale delle condotte contestate.

Norme richiamate

  • art.315 cod.proc.pen.

    Individua il giudice competente ad essere adito per la valutazione della domanda di riparazione (la Corte d'appello quale giudice adito nella vicenda).

  • art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge da parte del giudice del merito.

  • art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alla doglianza di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • Legge 14 ottobre 1967, n.895

    Richiamata nella descrizione delle imputazioni (norma richiamata per i reati di detenzione di arma), ma non rilevante ai fini della decisione sulla riparazione.

  • Principi giurisprudenziali (Sez. un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro e successive pronunce richiamate)

    Viene ribadito il principio che il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma e differente rispetto al giudice penale: deve accertare se condotte dell'istante, con dolo o colpa grave, abbiano concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità penale e quindi a determinare la detenzione, motivando specificamente sul nesso causale.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione è ostata solo se emerge che il richiedente ha concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave; non basta la mera presenza di indizi o di un quadro probatorio che, pur rilevante in fase cautelare, non dimostri la gravità della condotta dell'istante.
  • Il giudice della riparazione può rivalutare il materiale probatorio del processo penale, ma deve farlo con una logica autonoma: l'oggetto è stabilire il nesso causale tra il comportamento del ricorrente e la 'falsa apparenza' di colpevolezza, non riqualificare la responsabilità penale.
  • L'esistenza di ammissioni o di elementi di riscontro (denuncia della vittima, immagini, tabulati) può influire sulla valutazione, ma la Corte che esclude l'indennizzo per comportamento 'sinergico' deve motivare puntualmente perché tali elementi costituiscano dolo o colpa grave determinante della detenzione.
  • La brevità o la natura dell'incontro o altri elementi indiziari non sono di per sé idonei a escludere il diritto all'indennizzo: è necessaria una motivazione che colleghi tali elementi a una condotta gravemente colposa o dolosa del richiedente.
  • In mancanza di specifica e adeguata motivazione sul carattere doloso o gravemente colposo delle condotte e sul loro nesso causale con l'adozione della misura, l'ordinanza deve essere annullata e la questione riesaminata dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.