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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24350/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda da una società a un'altra, poi giudizialmente dichiarata illegittima con ordine di reintegra del lavoratore presso la cedente. Il lavoratore, dopo essere stato licenziato dalla cessionaria nell'ambito di una procedura di mobilità e aver sottoscritto con essa un verbale di conciliazione con rinuncia all'impugnativa del licenziamento in cambio di un incentivo all'esodo, ha agito nei confronti della cedente per ottenere il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal momento della cessione illegittima fino alla reintegra, dedotti gli importi percepiti dalla cessionaria. La Corte d'appello ha ridotto la somma riconosciuta in primo grado, detraendo anche l'incentivo all'esodo e il TFR corrisposti dalla cessionaria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1223 c.c., 18, commi 2 e 4, St. lav. e 2112 c.c., sostenendo che l'incentivo all'esodo non fosse aliunde perceptum detraibile, perché non derivante da altra attività lavorativa ma dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria; ha inoltre escluso l'operatività della compensatio lucri cum damno, difettando un unico fatto generatore di danno e vantaggio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per erronea interpretazione del verbale di conciliazione, la cui lettera mostrava che le somme derivavano esclusivamente dalla procedura di mobilità della cessionaria. La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: il credito azionato nei confronti della cedente, relativo al periodo successivo alla declaratoria di illegittimità della cessione e fino alla reintegra, aveva natura risarcitoria solo fino alla sentenza; rispetto all'incentivo all'esodo, tuttavia, il beneficio non derivava dallo stesso fatto causativo del danno, ma dalla distinta risoluzione del rapporto con la cessionaria, sicché non era detraibile a titolo di compensatio lucri cum damno né di aliunde perceptum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto erronea la detrazione dell'incentivo all'esodo dal credito del lavoratore: tale somma non costituiva aliunde perceptum detraibile perché aveva origine autonoma nella conciliazione con la cessionaria e nella risoluzione del rapporto con quest'ultima, non nella cessione illegittima del ramo d'azienda. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il danno risarcibile va ridotto solo dei vantaggi causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito, mentre i benefici aventi fonte autonoma restano estranei alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e dei canoni ermeneutici contrattuali.

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende perdita subita e mancato guadagno solo se conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; la compensatio opera solo per vantaggi inseriti nella medesima serie causale del danno.

  • art. 18, commi 2 e 4, L. 300/1970

    l'aliunde perceptum è detraibile dall'indennità/risarcimento solo per quanto il lavoratore abbia percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per sostenere l'unità del rapporto dopo l'illegittima cessione del ramo d'azienda; la Corte ribadisce che il rapporto con il cessionario è di fatto e non incide sul rapporto giuridico con il cedente.

  • art. 1362 c.c.

    il contratto/verbale di conciliazione va interpretato secondo il senso letterale della volontà espressa dalle parti.

  • art. 1363 c.c.

    l'interpretazione deve essere sistematica, coordinando le clausole dell'accordo per ricostruirne la comune intenzione.

  • art. 1217 c.c.

    richiamato in relazione alla costituzione in mora del datore cedente quale momento di decorrenza della pretesa risarcitoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo della motivazione di precedente conforme in fattispecie sovrapponibile.

  • art. 12, L. 153/1969

    citato nel verbale di conciliazione come base del trattamento fiscale/contributivo dell'incentivo all'esodo.

  • art. 6, d.lgs. n. 314/1997

    richiamato nel verbale di conciliazione in relazione al regime fiscale/contributivo dell'incentivo all'esodo.

  • art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173/1988 conv. in L. n. 291/1988

    richiamato nel verbale di conciliazione in relazione al regime fiscale/contributivo dell'incentivo all'esodo.

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del cedente per il periodo compreso tra la cessione e la sentenza che ne accerta l'illegittimità, con detrazione di quanto eventualmente percepito aliunde solo se il vantaggio proviene dallo svolgimento di altra attività lavorativa nella medesima capacità lavorativa liberata.
  • L'istituto della compensatio lucri cum damno opera solo quando il vantaggio conseguito dal danneggiato abbia fonte causale nel medesimo fatto generatore del danno; se il beneficio deriva da una causa autonoma e distinta, non è detraibile dal risarcimento.
  • L'incentivo all'esodo corrisposto dalla cessionaria a fronte della conciliazione e dell'accettazione del licenziamento non costituisce aliunde perceptum detraibile dal credito vantato verso il cedente, perché non remunera attività lavorativa svolta dal dipendente ma compensa la risoluzione del rapporto con la cessionaria.
  • Dopo l'accertamento dell'inefficacia o illegittimità della cessione, il rapporto con il cessionario si considera instaurato solo in via di fatto e le vicende risolutive di quel rapporto non incidono sul rapporto giuridico con il cedente; la pretesa verso il cedente per il periodo successivo alla pronuncia ha natura retributiva, non risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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