Cassazione Penale, Sentenza n. 12820/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale di Lecce che rigettava l'istanza di riesame contro la custodia in carcere applicata al ricorrente per i reati connessi all'art. 74 DPR 309/90 (capo 8). Si deduceva un unico motivo: carenza di gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente ad un'associazione di tipo mafioso, per mancata e critica analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunta inattendibilità, molte dichiarazioni "de relato", contraddizioni tra i collaboratori – in particolare Romano e le sorelle Coffa), e insufficiente valore probatorio delle intercettazioni e degli accertamenti sui riferimenti alla "bici elettrica bianca" e ai presunti pagamenti di contributi all'associazione; si denunciava altresì la violazione dell'art. 273 comma 1 in relazione agli artt. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che le censure sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non potevano essere dedotte come vizio di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c), ma solo come vizio motivazionale ai sensi della lett. e) e solo se emergente dal provvedimento o da atti integralmente trascritti/allegati, cosa non avvenuta. Il ricorso è stato inoltre giudicato carente di specificità circa la presunta inattendibilità soggettiva dei collaboratori. Sotto il profilo del merito cautelare, la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse adottato una motivazione solida e articolata, valorizzando la dichiarazione del collaboratore Romano e i riscontri esterni (contatti con Volpe, riferimenti al nome della moglie "Margherita", convergenza delle dichiarazioni delle sorelle Coffa e conversazioni riportate in ordinanza, anche in punto di pagamenti riconducibili all'associazione). Ha escluso valore decisivo dello scontrino prodotto dalla difesa e ha considerato non dirimente una sporadica menzione di un nome diverso nelle intercettazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata per il rito di riesame in materia di misure cautelari; utilizzata come riferimento procedurale per il gravame avverso l'ordinanza del GIP.
Articolo relativo alle sanzioni per delitti in materia di stupefacenti; indicato come norma sostanziale in relazione al capo d'imputazione (capo 8).
art. 606 comma 1 lett. b) c) e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e i vizi motivazionali). La Corte ha richiamato i limiti con cui si possono dedurre questioni attinenti all'attendibilità dei testi e alla violazione dell'art. 192.
Regola sulla valutazione dell'attendibilità dei testi; la Corte ha precisato che le doglianze su violazioni di questa norma non sono deducibili come vizio di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c), ma al più come carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (lett. e) quando il vizio emerga dagli atti trascritti).
art. 273 comma 1 cod. proc. pen.
Norma relativa alle conseguenze probatorie dell'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni; richiamata nella doglianza difensiva, ma la Corte non ha ritenuto fondata la violazione censurata.
Norma che consente la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla quantificazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le contestazioni basate sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia devono essere specifiche e supportate da trascrizioni o allegazioni integrali degli atti richiamati; altrimenti sono inammissibili.
- Le violazioni dell'art. 192 cod. proc. pen. (attendibilità dei testi) non possono essere dedotte come vizio di legge ex art. 606 lett. c), ma al più come vizio motivazionale ex lett. e) quando il rilievo emerga dal testo del provvedimento o da atti espressamente e integralmente riportati.
- Nella fase cautelare, la dichiarazione precisa, coerente e circostanziata di anche un solo collaboratore di giustizia può fondare i gravi indizi di colpevolezza se trova riscontri esterni, anche logici, tali da renderla verosimile.
- Documenti prodotti dalla difesa (es. scontrini) possono risultare non decisivi se non sono collegabili nominativamente all'imputato o se contrastano con altri provvedimenti/riscontri (es. sequestro del bene).
- La mera indicazione sporadica, in una intercettazione, di un nominativo diverso non necessariamente fa venir meno un complesso indiziario solido quando le altre evidenze convergono nell'identificazione dell'indagato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario contestare espressamente il riepilogo dei motivi già proposti in sede di gravame; l'omessa contestazione comporta che il motivo sia considerato proposto per la prima volta e quindi tardivo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e alla corresponsione di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
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