Cassazione Penale, Ordinanza n. 20253/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi e insindacabile, nel limite del controllo di legittimità, la motivazione del tribunale di sorveglianza sulla non concedibilità dell'affidamento in prova e sulla scelta della detenzione domiciliare. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva accolto solo parzialmente la sua richiesta di misure alternative, disponendo la detenzione domiciliare invece dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto. Con memoria depositata in corso di procedimento, ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p., insiste nel ricorso. I motivi censurano il giudizio del tribunale di sorveglianza sulla concreta adeguatezza della misura più favorevole, ma la sentenza rileva che tali censure non individuano profili di manifesta illogicità della motivazione, limitandosi a contrapporre una diversa valutazione del merito. Viene valorizzato, in senso ostativo all'affidamento in prova, il fatto che il ricorrente abbia commesso il reato dopo aver già fruito in passato di una precedente espiazione in affidamento in prova, ritenendosi non illogico il diniego della misura più ampia e la scelta di una misura più contenitiva, coerente con la funzione rieducativa dell'istituto.
Norme richiamate
La memoria depositata in corso di procedimento viene considerata tardiva rispetto al termine previsto per il procedimento in cassazione.
L'affidamento in prova è richiamato come misura alternativa funzionale alla rieducazione del condannato; la sua concessione presuppone un percorso di revisione critica e di effettiva adesione al trattamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure alternative alla detenzione, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione di merito del tribunale di sorveglianza senza evidenziare specifiche e manifeste illogicità della motivazione.
- L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso se, pur in presenza di un comportamento esteriore corretto, emerge indifferenza verso le attività trattamentali o sostanziale rifiuto delle opportunità rieducative.
- Ai fini della concessione delle misure alternative è necessario che il condannato abbia avviato un effettivo percorso di revisione critica del proprio passato.
- La recidiva nel reato dopo una precedente esecuzione della pena in affidamento in prova può legittimare la scelta di una misura più contenitiva, poiché costituisce indice di mancata rieducazione e di inadeguatezza della misura già sperimentata.
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