Cassazione Penale, Ordinanza n. 35581/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto nella forma tentata e rideterminando la pena in mesi 2 di reclusione ed euro 60,00 di multa per un episodio di furto commesso in concorso, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. equivalente alla recidiva. L'imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando mancanza di motivazione su uno specifico motivo di appello ed erronea applicazione della legge penale. In particolare sosteneva che non fosse configurabile il concorso nel reato, poiché il coimputato era stato giudicato separatamente e l'esito di quel giudizio non era stato acquisito; deduceva inoltre che, mancando la prova del reato presupposto, la Corte avrebbe dovuto escludere il concorso e ritenere l'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti ricostruito in modo congruo la dinamica del fatto: un soggetto aveva materialmente sottratto merce all'interno di una farmacia, mentre il ricorrente si era collocato vicino al bancone per coprirne l'azione e facilitarne l'uscita, condotta giudicata idonea a integrare il concorso nel reato, già compiutamente accertato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base della riqualificazione del fatto nella forma tentata del reato
richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato
norma incriminatrice del furto, oggetto della contestazione
attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello ed equivalente alla contestata recidiva
invocato dalla difesa per sostenere la configurabilità del reato impossibile, ma ritenuto non pertinente
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato nel ricorso come norma sul reato impossibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, quando la censura si risolva in una diversa lettura dei fatti già compiutamente esaminati dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare prospettazioni già disattese.
- Ai fini del concorso nel reato è sufficiente una condotta agevolatrice o di copertura dell'azione principale, quando la dinamica del fatto dimostri un contributo causale alla realizzazione dell'illecito.
- La mancata acquisizione dell'esito di un separato giudizio a carico di un coimputato non esclude, di per sé, la configurabilità del concorso se la responsabilità individuale risulta comunque accertata sulla base delle prove acquisite nel processo.
- Il reato impossibile non è configurabile quando il fatto tipico risulti concretamente realizzato e l'apporto dell'agente sia stato logicamente valorizzato come contributo concorsuale alla commissione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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