Cassazione Penale, Sentenza n. 42369/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Larino che aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. (furto aggravato per uso di mezzo fraudolento) ritenendo che l'imputato si fosse limitato a occultare il bene sulla propria persona. Il PG sosteneva che l'imputato avesse invece posto in essere ulteriori accorgimenti idonei a rendere difficile l'accertamento del furto e che, dunque, l'esclusione dell'aggravante fosse errata; da ciò conseguiva che non fosse applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., invocata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (entrata in vigore il 30/12/2022), l'art. 131-bis c.p. ha ampiamente esteso la propria portata (sostituita l'espressione "massimo a cinque anni" con "minimo a due anni"), rendendo applicabile la causa di esclusione della punibilità anche a fattispecie che prima ne erano escluse. Siccome la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'applicazione retroattiva della norma favorevole ai processi pendenti, anche dovendo ritenere sussistente l'aggravante originariamente contestata, potrebbe comunque applicarsi l'art. 131-bis; ne consegue che il Procuratore Generale non dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione ai sensi dell'art. 568, quarto comma, c.p.p., e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
reclusione da due a sei anni
Norma contestata in primo grado come circostanza aggravante (furto aggravato per uso di mezzo fraudolento); la sua sussistenza era la questione centrale di qualificazione del fatto
sostituzione delle parole "massimo a cinque anni" con "minimo a due anni"
La disposizione, nella versione novellata, amplia la portata della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rendendola applicabile anche a reati il cui minimo edittale sia pari o inferiore a due anni; la Corte ha ritenuto che, essendo norma sostanziale più favorevole, possa applicarsi retroattivamente ai procedimenti pendenti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 131-bis c.p., ampliandone la portata come descritto; è la fonte della modifica normativa richiamata dalla Corte
decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con L. 30 dicembre 2022, n. 199
entrata in vigore il 30/12/2022
Atto che ha determinato la data di efficacia della modifica dell'art. 131-bis, rilevante per valutare l'applicabilità retroattiva alla vicenda pendente
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse per l'ammissibilità dell'impugnazione: l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; la sua mancanza determina l'inammissibilità
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza collegata al principio per cui una norma di diritto penale sostanziale più favorevole si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti, principio richiamato dalla Corte per giustificare l'applicabilità retroattiva dell'art. 131-bis novellato
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 (Timpani)
Indirizzo giurisprudenziale sul concetto di interesse all'impugnazione: l'interesse esiste solo se l'impugnazione è idonea a creare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
Massime di principio
- La modifica normativa che rende più favorevole la posizione dell'imputato (riduce la punibilità o amplia cause di non punibilità) può essere applicata retroattivamente ai procedimenti pendenti se riguarda materia sostanziale; questo può eliminare l'interesse di un Pubblico Ministero ad impugnare una decisione.
- Perché un ricorso sia ammissibile il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale: se anche l'annullamento della decisione impugnata non reciderebbe l'effetto favorevole della norma novellata, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel valutare la qualificazione del reato (es. presenza di circostanze aggravanti) il giudice della legittimità tiene conto non solo della ricostruzione fattuale ma anche delle conseguenze sostanziali attuali e potenziali (es. applicabilità di cause di non punibilità introdotte successivamente).
- Chi intende proporre impugnazione deve considerare la tempistica delle riforme legislative: l'entrata in vigore di norme più favorevoli durante il procedimento può rendere sterile il gravame.
- Per evitare inammissibilità, l'impugnante che contesta la qualificazione del reato deve rendere probabile che, anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute, la decisione impugnata produca comunque effetti pregiudizievoli rilevanti e non neutralizzabili dalla nuova normativa.
- La difesa può legittimamente invocare l'applicazione retroattiva della norma più favorevole per ottenere l'esclusione della punibilità anche quando la fattispecie originaria fosse stata inquadrata come aggravata.
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