Cassazione Penale, Ordinanza n. 06017/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la condanna per concorso nella spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancato esame della censura relativa all'assoluzione del coimputato, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle doglianze formulate in appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, perché assunte senza difesa e in un contesto di perquisizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto dall'art. 455 c.p. all'art. 457 c.p., assumendo che difettasse la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione quando la stessa risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva e non sia stata indicata la decisività del rilievo. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria dall'indagato sottoposto a perquisizione, senza assistenza difensiva, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche se il verbale non sia stato sottoscritto, salvo che la difesa alleghi elementi concreti idonei a dimostrare la non spontaneità, elementi qui mancanti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sulla consapevolezza della falsità del denaro, elemento distintivo tra il reato contestato e l'ipotesi di buona fede. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base della condanna per concorso nella spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, senza concerto.
richiamato come ipotesi alternativa di buona fede nella ricezione di monete falsificate, non ritenuta configurabile in mancanza di elementi che escludano la consapevolezza della falsità.
le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, anche se il verbale non viene sottoscritto, salvo prova concreta della non spontaneità.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presentasse un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un vizio di motivazione fondato sul mero silenzio della sentenza impugnata su una specifica doglianza, quando dalla motivazione complessiva emerga che il rilievo è stato comunque disatteso e non sia stata allegata la decisività del punto trascurato.
- Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità di polizia giudiziaria dall'indagato sottoposto a perquisizione, senza assistenza del difensore, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; la mancata sottoscrizione del verbale non è di per sé indice di non spontaneità, occorrendo allegazioni concrete della difesa.
- La distinzione tra spendita di monete falsificate e ipotesi di buona fede nella loro ricezione dipende dalla consapevolezza, al momento della ricezione, della falsità del denaro; tale elemento può essere desunto anche da dati indiziari, come il numero delle banconote contraffatte e l'assenza di spiegazioni plausibili sulla loro provenienza o detenzione.
- Se il giudice di merito motiva in modo adeguato sulla sussistenza della consapevolezza della falsità e la censura di legittimità non si confronta con tale motivazione, il motivo è destinato a essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
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