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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16853/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del rimborso IVA richiesto in relazione a un credito d'imposta maturato da una società in liquidazione e ceduto alla contribuente mediante scrittura privata registrata. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però esaminato preliminarmente sotto il profilo della legittimazione processuale della ricorrente, che si è presentata come successore, a seguito di scissione societaria, della precedente cessionaria del credito. La Corte ha rilevato che, in caso di scissione, il successore può impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa, ma deve allegare e provare documentalmente sia l'avvenuta scissione sia la riferibilità del rapporto controverso alla propria posizione; nel fascicolo non risultavano elementi idonei a dimostrare tali presupposti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non provata la legittimazione processuale della società ricorrente quale asserita beneficiaria della scissione e successore nel rapporto controverso. Di conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2506 e ss. c.c.

    La scissione produce effetti traslativi e, sul piano processuale, non estingue la società scissa né determina il subingresso automatico della beneficiaria in assenza della verifica della riferibilità del rapporto controverso.

  • art. 111 c.p.c.

    successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Se la scissione interviene nel corso del giudizio, si applica la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso, con facoltà del successore di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca la propria qualità di successore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria legittimazione processuale mediante riscontri documentali.

Massime di principio

  • Nel caso di scissione societaria, la legittimazione ad agire o impugnare della società beneficiaria non discende automaticamente dalla mera allegazione della qualità di successore, ma richiede la prova documentale dell'operazione e della riconducibilità del rapporto controverso alla beneficiaria.
  • La mancanza di prova della successione nel rapporto dedotto in giudizio integra un vizio che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa solo se dimostra di essere effettivamente subentrato nella posizione sostanziale oggetto della lite.
  • In sede di ricorso per cassazione, la qualità processuale asseritamente derivante da scissione deve essere supportata da documentazione idonea; in difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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