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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15936/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Perugia per omissione della misura obbligatoria della confisca del profitto del reato, quantificato in euro 2.962,50, lamentando violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della confisca prevista per il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) richiamata alla normativa sulla confisca obbligatoria (art. 322-ter c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha statuuto che, per il reato di cui all'art. 640-bis c.p., trova applicazione l'art. 322-ter c.p. (richiamato dall'art. 640-ter), che impone la confisca del profitto del reato anche nei casi di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), compresa la confisca per equivalente. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Perugia per ulteriori accertamenti di merito necessari alla esatta determinazione del profitto e alla conseguente applicazione della confisca.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma che sanziona la truffa aggravata in materia di erogazioni pubbliche; nel caso concreto è il titolo di reato per cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento e che richiama la disciplina sulla confisca obbligatoria.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Richiama l'applicazione dell'art. 322-ter in relazione ad alcuni reati; nella motivazione è richiamato per collegare il reato di cui all'art. 640-bis all'obbligo di confisca previsto dall'art. 322-ter.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto del reato, anche per equivalente; la Corte ha ritenuto che tale obbligo trovi applicazione anche nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta e che non possa essere derogato dall'accordo tra le parti.

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); pur consentendo alle parti di concordare la pena, non permette di escludere misure che la legge impone obbligatoriamente.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, precisa che tale limitazione non preclude il ricorso per cassazione quando è omessa una misura obbligatoria prevista dalla legge in relazione al titolo di reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regime generale dei motivi di cassazione; la sentenza ricorda che, se manca una misura obbligatoria, il rimedio cassatorio è esperibile secondo la disciplina generale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 21368/2019 (Savin)

    Principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che omette una misura obbligatoria è ricorribile per cassazione secondo le regole ordinarie; citata per sostenere la legittimità del ricorso del Procuratore generale.

  • Sez. 2, sent. n. 28921/2020 (Tarroni)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligatorietà della confisca per equivalente anche nel caso di patteggiamento per il reato di cui all'art. 640-bis, confermando che la confisca non rientra nel potere negoziale delle parti.

  • Sez. 3, sent. n. 30285/2021 (Shtogaj)

    Decisione richiamata per il principio che quando una statuizione è obbligatoria (p.es. pene accessorie o misure obbligatorie) la Corte di cassazione può provvedere sulla questione senza intervenire sulle altre parti della sentenza di merito.

Massime di principio

  • La confisca del profitto del reato prevista dall'art. 322-ter c.p. è obbligatoria anche nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) e non può essere esclusa dall'accordo tra le parti.
  • L'omissione di una misura obbligatoria prevista dalla legge nella sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.), nonostante le limitazioni ordinarie alle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
  • Se la quantificazione del profitto non è sufficientemente accertata nel provvedimento impugnato, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare al giudice di merito per ulteriori accertamenti e per l'applicazione della confisca.
  • Le parti, nel negoziare il patteggiamento, non possono disporsi a deroga di obblighi di legge; i giudici devono verificare d'ufficio l'applicabilità di misure obbligatorie.
  • In casi simili è opportuno che il giudice che omette la confisca motivi espressamente le ragioni dell'omissione e, se la quantificazione del profitto non è chiara, proceda ad accertamenti integrativi per evitare la cassazione parziale e il rinvio.

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