Cassazione Civile, Ordinanza n. 26002/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente contro sette avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP e imposte sui redditi relativi agli anni d'imposta 2011-2014. La controversia ruotava attorno alla legittimazione passiva della contribuente, indicata negli atti come socia accomandante al 20% di due società in accomandita semplice, nonostante un atto di trasferimento delle quote in favore dell'altro socio risultasse stipulato nel 2006 ma iscritto nel registro delle imprese solo nel 2019. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2193, 2267, 2290, 2300 e 2315 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere decisiva, ai fini del venir meno della titolarità passiva dei rapporti obbligatori tributari, la data del trasferimento delle quote e non quella dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese. La contribuente ha resistito eccependo anche asseriti vizi di autosufficienza e, nel merito, ha sostenuto che l'Amministrazione fosse comunque a conoscenza del trasferimento per via di altre vicende negoziali connesse alla separazione personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che, nei trasferimenti di quote di società di persone e, in particolare, di s.a.s., la stipulazione dell'atto rileva solo nei rapporti tra le parti, mentre per l'opponibilità ai terzi, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese. Poiché nella fattispecie l'atto di trasferimento risultava iscritto solo nel 2019, la CTR aveva erroneamente escluso la qualità di socia della contribuente per il periodo oggetto degli accertamenti. La Corte ha inoltre escluso che potessero essere valutate in sede di legittimità circostanze di fatto nuove volte a dimostrare una conoscenza comunque acquisita dall'Erario. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese del merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza"
L'iscrizione è necessaria per l'opponibilità ai terzi dei fatti soggetti a pubblicità legale; la mancata iscrizione impedisce di opporre il trasferimento ai terzi salvo prova della loro conoscenza.
Richiamato insieme alle norme sulle società di persone per sostenere la disciplina della responsabilità verso i terzi e la rilevanza delle vicende modificative della compagine sociale.
Richiamato tra le norme che regolano l'opponibilità ai terzi delle modifiche soggettive nella società di persone.
"le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza"
Le modificazioni dell'atto costitutivo non iscritte non sono opponibili ai terzi, salvo prova della loro conoscenza.
Le norme della società in nome collettivo richiamate per la s.n.c. si applicano anche alla società in accomandita semplice.
L'atto costitutivo deve contenere l'indicazione dei soci; da ciò deriva la necessità di iscrivere le modifiche della compagine sociale.
L'atto costitutivo della s.a.s. deve indicare soci accomandatari e accomandanti, con conseguente rilevanza pubblicitaria delle variazioni soggettive.
Richiamato solo per respingere l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei trasferimenti di quote di società di persone, la data di stipulazione dell'atto produce effetti tra le parti, ma l'opponibilità ai terzi presuppone l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo prova della conoscenza effettiva del terzo.
- Le modificazioni della compagine sociale non iscritte non possono essere opposte all'amministrazione finanziaria quando questa agisca sulla base della qualità di socio risultante dalla pubblicità legale.
- In sede di legittimità non è possibile introdurre nuovi fatti storici per dimostrare una conoscenza del terzo idonea a superare la mancata iscrizione dell'atto.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza va respinta quando il ricorso contenga una sufficiente esposizione dei fatti e non una trascrizione indiscriminata degli atti di causa.
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