Cassazione Civile, Ordinanza n. 00517/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione di un terreno sito nel Comune di Ariccia. L'originario attore sosteneva di aver posseduto il bene uti dominus dal 1990, avendolo coltivato, recintato e poi delimitato con un cancello in ferro nel 1995. I convenuti contestavano invece la sussistenza di un possesso pubblico, pacifico e continuato per venti anni, affermando che il loro dante causa avesse iniziato il possesso nel 1995 con l'apposizione del cancello. Dopo la morte dell'originario attore, la moglie proseguiva il giudizio. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che il possesso utile all'usucapione fosse iniziato nell'ottobre 1995 e che, alla data di introduzione del giudizio nel 2013, non fosse ancora decorso il termine ventennale. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 c.c. sostenendo che il possesso ventennale non dovesse esistere già alla proposizione della domanda, potendo maturare sino alla decisione, e che la costituzione in giudizio dei convenuti non integrasse atto interruttivo del possesso, mancando una loro domanda riconvenzionale di rivendica o di accertamento del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'usucapione, quale domanda di accertamento funzionale a sentenza dichiarativa, richiede che al momento della proposizione della domanda siano già integrati tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il possesso continuato per il termine ventennale. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'usucapione, poiché il possesso esclusivo era iniziato nel 1995 e la domanda era stata notificata nel 2013, prima del compimento del ventennio. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; la ricorrente è stata inoltre condannata a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni"
Il possesso ventennale costituisce elemento costitutivo dell'usucapione e deve sussistere per l'accoglimento della domanda già al momento della proposizione della stessa.
È richiamato quale norma di raccordo, ma la Corte esclude che dalla sua combinazione con l'art. 2943 c.c. possa derivare che la comparsa di risposta sia atto interruttivo del possesso utile all'usucapione.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la tassatività degli atti interruttivi, ma la Corte nega che la costituzione in giudizio della controparte equivalga, di per sé, a un atto interruttivo del possesso nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
È richiamato nel procedimento di definizione anticipata; la decisione risulta conforme alla proposta del consigliere delegato.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte applica la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La domanda di usucapione ha natura di azione di accertamento dichiarativo e, per essere accolta, richiede che tutti i suoi elementi costitutivi siano già presenti al momento della proposizione della domanda, compreso il decorso del termine ventennale di possesso.
- La mancata maturazione del termine utile all'usucapione integra una circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalla contumacia o dalla mancata eccezione della controparte.
- Nel giudizio di usucapione la contestazione del protrarsi ultraventennale del possesso dell'attore è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto né una riconvenzionale; pertanto, il giudice conserva il potere-dovere di verificare la sussistenza del possesso continuato per il tempo richiesto.
- Ai fini dell'usucapione, non è sufficiente allegare che il possesso abbia continuato a decorrere fino alla decisione: il requisito temporale deve essere completo già quando la domanda viene introdotta.
- La costituzione in giudizio del convenuto, ove si limiti a contestare la domanda, non equivale di per sé ad un atto idoneo a interrompere il possesso utile all'usucapione nei termini sostenuti dalla parte istante.
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