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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27066/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita del 1982 di un lotto di terreno destinato a edificazione, intervenuta tra un soggetto poi fallito e il compratore. Successivamente, alcuni creditori del compratore ottennero un sequestro conservativo sul bene, poi convertito in pignoramento, dando avvio a una procedura esecutiva immobiliare. La curatela fallimentare del venditore promosse poi un giudizio per far accertare la simulazione della vendita, domanda che fu accolta con sentenza passata in giudicato. In un diverso e successivo giudizio, l'assuntore del concordato fallimentare del venditore chiese che la procedura esecutiva fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti e dunque estinta, sostenendo che l'esecuzione non poteva opporsi alla sentenza che aveva accertato la simulazione e che la tardiva trascrizione del pignoramento rendeva inefficace la procedura. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che la procedura esecutiva fosse iniziata con il pignoramento del 1989 e che la questione della tardiva trascrizione fosse tardiva. La Corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione dell'attore, valorizzando la citazione in opposizione di terzo come atto rilevante per individuare il thema decidendum e facendo applicazione, quale effetto espansivo esterno, di una precedente sentenza della stessa Corte resa in altra controversia tra le stesse parti o parzialmente coincidenti. I ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza per: omesso esame e violazione del giudicato derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Catania che avrebbe già deciso la medesima questione; violazione del divieto di nova in appello e dell'articolazione bifasica dell'opposizione all'esecuzione; errata applicazione dell'effetto espansivo esterno di altra sentenza; motivazione apparente o illogica; e violazione delle norme sulla opponibilità della simulazione e sui suoi effetti temporali rispetto alle formalità pubblicitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso. Ha rilevato, in particolare, che la Corte d'appello non aveva considerato un giudicato interno/esterno decisivo, costituito da una precedente sentenza del Tribunale di Catania che aveva già affrontato e risolto la questione dell'opponibilità della simulazione ai creditori procedenti, e che tale giudicato risultava ritualmente introdotto nel processo. Ha inoltre osservato che, in tema di opposizione all'esecuzione, l'oggetto della domanda non poteva essere individuato prescindendo dalla struttura bifasica del rimedio e dall'originaria istanza di sospensione, sicché non era corretto ammettere in appello questioni non precedentemente formulate. Ha poi escluso che potesse operare l'effetto espansivo esterno di una precedente sentenza della stessa Corte, sia perché mancavano i presupposti del rapporto di dipendenza richiesto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., sia perché almeno uno dei ricorrenti non era parte del giudizio richiamato. I motivi sesto e settimo, concernenti la retroattività degli effetti della simulazione e della relativa trascrizione, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 5 del primo comma

    sono stati dedotti vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi come censure contro la sentenza d'appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione del giudicato tra le parti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per dedurre la formazione del giudicato formale e il divieto di riesame della questione già decisa

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di domande nuove e di nova in appello

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione e ai limiti del thema decidendum

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione di terzo all'esecuzione

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno in assenza di un effettivo rapporto di dipendenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione mancante, illogica o contraddittoria

  • artt. 2913, 2914, 2915 c.c.

    richiamati in relazione all'opponibilità degli atti e alla rilevanza della trascrizione rispetto all'esecuzione forzata

  • artt. 1415 e 1416 c.c.

    richiamati in tema di simulazione e opponibilità della sentenza di accertamento della simulazione ai terzi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    usato per disporre la cassazione con rinvio per ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della motivazione

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel riferimento a un precedente giudizio di revocazione dichiarato inammissibile perché contrastante con un precedente giudicato

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale titolo costitutivo in forza del quale alcuni creditori si erano surrogati nella posizione creditoria

  • art. 267 c.p.c.

Massime di principio

  • In opposizione all'esecuzione, l'oggetto del giudizio va individuato tenendo conto della struttura bifasica del rimedio e, in particolare, delle domande effettivamente introdotte sin dalla fase iniziale, non potendo la fase di merito ampliare il thema decidendum con questioni nuove.
  • Il giudice di merito deve esaminare e rispettare il giudicato già formatosi tra le parti sulla medesima quaestio iuris; la mancata considerazione di una sentenza passata in giudicato integra vizio decisivo e può determinare la cassazione della decisione successiva.
  • L'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c. presuppone un effettivo rapporto di dipendenza tra provvedimenti e non può essere applicato in modo apodittico o in assenza di coincidenza soggettiva e oggettiva rilevante tra i giudizi.
  • La sentenza che accerta la simulazione di un contratto non può essere utilizzata per elidere senza specifica verifica gli effetti di precedenti giudicati o delle formalità pubblicitarie rilevanti, occorrendo una motivazione coerente sul coordinamento tra simulazione, trascrizione e opponibilità ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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