Cassazione Penale, Ordinanza n. 01888/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica nel merito della condanna già pronunciata in appello per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 10/04/2024, aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una valutazione non corretta delle prove e proponendo una ricostruzione alternativa del compendio probatorio. Con il secondo motivo, il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio, deducendo difetto di motivazione sulla pena applicata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, già esaminate con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo generico e aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado, che risultavano coerenti e logicamente sviluppate.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma considera infondate le doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle fonti di prova.
- Il motivo di ricorso è generico e aspecifico quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con le argomentazioni dei giudici di merito, limitandosi a riproporre censure non ancorate al percorso logico seguito nella decisione.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito; in difetto, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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