Cassazione Penale, Sentenza n. 34506/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lombardo, collaboratore di giustizia condannato all'ergastolo ed esecutore di detenzione domiciliare da oltre 20 anni, aveva chiesto la liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrato il "sicuro ravvedimento" e rilevando in particolare l'assenza di iniziative risarcitorie e la tardiva attività lavorativa. La Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia effettuato la valutazione globale richiesta dalla disciplina e dalla giurisprudenza: pur riconoscendo elementi favorevoli (collaborazione ultraventennale, progressione trattamentale, permessi premio, liberazione anticipata, condotta rispettosa delle prescrizioni), il Tribunale ha indebitamente insistito sulla mancanza di azioni risarcitorie o di impegno sociale come motivo decisivo per il diniego, senza contestualizzare la tardiva attività lavorativa e senza valorizzare adeguatamente la condizione di collaboratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato; ha annullato l'ordinanza del 24/01/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché effettui una valutazione prognostica complessiva e motivata sul "ravvedimento" alla luce della disciplina speciale sui collaboratori e della giurisprudenza consolidata (valorizzando durata della collaborazione, progressione trattamentale, rapporti familiari e con il personale giudiziario, attività lavorative, studi o attività sociali).
Norme richiamate
art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991
Disciplina l'ammissione alle misure alternative e condizioni speciali per i collaboratori di giustizia: prevede che il beneficio possa essere riconosciuto in deroga ad alcune condizioni ordinarie purché sia provato il ravvedimento; tuttavia la deroga riguarda solo le condizioni di ammissibilità e non esonera dal requisito del ravvedimento, che deve essere valutato con giudizio prognostico complessivo.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Imposta la necessità di una motivazione adeguata e complessiva del giudice che decide sulla liberazione condizionale; la Corte ha ritenuto che tale disposizione richieda la valutazione unitaria di tutte le condizioni trattamentali e prognostiche del detenuto.
Prevede, tra i requisiti per la liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; la Corte ha chiarito che per i collaboratori la disciplina speciale può consentire deroghe a questa prescrizione nelle condizioni di ammissibilità, ma il mancato risarcimento non può automaticamente ostare alla concessione se il giudizio prognostico complessivo dimostra il ravvedimento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali e per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; sono state invocate per censurare il difetto di adeguata motivazione e di applicazione delle norme sul riesame del ravvedimento.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la valutazione del "ravvedimento" per la liberazione condizionale richiede un giudizio prognostico complessivo che valorizzi la durata e la qualità della collaborazione, la progressione trattamentale, i permessi premio, la detenzione domiciliare, i rapporti familiari e con il personale giudiziario, nonché attività lavorative, di studio o sociali.
- L'assenza di iniziative risarcitorie o di riparazione del danno non può costituire di per sé motivo determinante di diniego quando la normativa speciale consente deroghe e quando il contesto trattamentale e la collaborazione indicano un concreto ravvedimento.
- La mera enunciazione di fatti negativi (es. inizio dell'attività lavorativa in epoca recente) senza contestualizzazione e senza approfondimento motivazionale non è sufficiente: il giudice deve esaminare le ragioni e il significato di tali fatti nel percorso rieducativo complessivo.
- Il requisito del "ravvedimento" non è eliminabile: anche per i beneficiari della disciplina speciale deve essere dimostrata, con valutazione obiettiva dei comportamenti durante l'esecuzione della pena, la probabile futura conformazione alla legge.
- In caso di precedente annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi alle indicazioni della sentenza rescindente e a compiere la valutazione globale richiesta dalla Corte di cassazione.
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