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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34773/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2011, concernente un immobile situato a Milano e destinato ad attività didattica. Sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato rigettato, sulla base dell'accertamento che le rette applicate non erano simboliche e costituivano un indice dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 39, comma 1, del d.l. n. 236 del 2006, sostenendo che la CTR non avesse svolto alcun accertamento concreto sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione, limitandosi ad affermazioni astratte e ignorando gli elementi addotti, tra cui la pretesa inferiorità delle rette rispetto alla soglia ministeriale rilevante per l'analoga esenzione IMU e le perdite di esercizio risultanti dai bilanci dal 2007 al 2011. Il Comune ha resistito eccependo l'inammissibilità della censura, anche per la presenza di doppia conforme e per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, già apprezzato dai giudici di merito, i quali avevano escluso la simbolicità delle rette. Ha quindi dichiarato inammissibile il motivo nella sostanza, evidenziando che in sede di legittimità non è consentita la revisione del compendio fattuale e che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esenzione per gli enti non commerciali, nel regime ICI applicabile al 2011, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l'attività è non economica e svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivo simbolico; ha precisato che è irrilevante il richiamo a criteri non normativi e che non può considerarsi simbolica una retta meramente inferiore al costo medio del servizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge invocata non è stata ritenuta idonea, perché il motivo mirava in concreto a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è inammissibile.

  • art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992

    La Corte lo richiama come base normativa dell'esenzione ICI per gli enti non commerciali nel regime applicabile all'anno 2011.

  • art. 39, comma 1, del d.l. n. 236 del 2006

    È richiamato nel combinato disposto invocato dal ricorrente per sostenere l'esenzione.

  • art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992

    Nel regime ICI previgente, l'esenzione è compatibile con il diritto UE solo per attività non economiche o svolte gratuitamente/simbolicamente.

  • art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005

    La disciplina ICI vigente nel 2011 è stata ritenuta dalla Commissione UE configurare un aiuto di Stato incompatibile con il Trattato.

  • art. 4, comma 3, lett. c, del decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    "lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:... c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"

    È indicato come parametro normativo rilevante per stabilire quando l'attività didattica sia svolta con modalità non commerciali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale misura-base per il contributo unificato ulteriore dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari previsti dalla legge processuale.
  • L'esenzione fiscale riconosciuta agli enti non commerciali per attività didattiche è compatibile con il diritto dell'Unione solo se l'attività ha natura non economica e si svolge gratuitamente oppure dietro corrispettivi meramente simbolici, tali da coprire solo una frazione del costo del servizio.
  • La simbolicità del corrispettivo va verificata in concreto secondo il parametro normativo applicabile; non basta che la retta sia semplicemente inferiore al costo medio del servizio o a indicazioni contenute in atti privi di valore normativo.
  • Ai fini dell'esenzione non sono sufficienti allegazioni astratte o dati indiretti se il giudice di merito ha già accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione, che il corrispettivo non era simbolico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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