Cassazione Penale, Ordinanza n. 09646/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 ottobre 2023. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il coinvolgimento dell'imputato in una rissa al capo A). Nel ricorso si contestavano, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la qualificazione della condotta, sostenendo che la resistenza sarebbe stata solo passiva e che non vi sarebbe stato un pieno coinvolgimento nella rissa. Con il terzo motivo si censuravano inoltre la recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi inammissibili perché diretti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, e il terzo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata sul punto era ritenuta sufficiente e non illogica, insindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze in tema di resistenza a pubblico ufficiale e di partecipazione alla rissa si risolvessero in una contestazione del merito già vagliata dai giudici di appello, con motivazione corretta e non manifestamente illogica. Quanto a recidiva e attenuanti generiche, ha reputato il motivo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, osservando che la sentenza di merito aveva escluso che la condotta fosse meramente passiva e aveva invece accertato gli estremi oggettivi del reato.
È richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o valutazioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste illogicità.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., la resistenza a pubblico ufficiale non è esclusa per il solo fatto che la condotta venga prospettata come passiva, ove il giudice di merito abbia accertato una effettiva opposizione all'azione del pubblico ufficiale.
- La valutazione di recidiva e attenuanti generiche, quando sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità e non può essere sostituita a una diversa lettura del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →