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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7502/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per rapina pluriaggravata. La ricorrente denunciava molteplici vizi: nullità per mancata notifica della sentenza di primo grado e dell'estratto contumaciale (contestando la declaratoria di "assenza" invece di "contumacia" e la mancata emissione del decreto di irreperibilità), mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare; errore nel respingere l'istanza di rinvio per presunta tardività; inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali ex art. 512 c.p.p.; illegittima revoca della lista testi della difesa senza contraddittorio; erronea valutazione degli elementi indiziari e mancata considerazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della sospensione condizionale della pena; e contestazione della quantificazione del risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto che molte delle nullità denunciate fossero state sanate dalla proposizione dell'appello (con particolare riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale disposta con la sentenza n. 35744/2020), che l'istanza di rinvio era stata tardiva e legittimamente respinta dal primo giudice, che la mancata ed immediata eccezione sulla revoca della lista testi comportava la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.p., e che la valutazione degli indizi a carico della ricorrente era complessivamente congrua e non censurabile in cassazione. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in fase investigativa ex art. 512 c.p.p. per l'impossibilità di reperire la teste. Ha inoltre respinto le richieste di attenuanti e le doglianze sulla quantificazione del danno come generiche. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 15-bis L. n. 67/2014

    Norma transitoria richiamata in relazione alla declaratoria di contumacia/assenza e alla necessità di notificare l'estratto contumaciale; la Corte ha disposto la notifica dell'estratto e ha ritenuto che, in ogni caso, le nullità correlate fossero state sanate dall'appello.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo delle dichiarazioni rese in indagine quando la teste è irreperibile; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni della teste assente dopo accertamenti, valorizzandole nel quadro indiziario complessivo.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la nullità della revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti è sanata; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per mancata tempestiva eccezione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Lettera di riferimento ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni indicate sotto tale lett. c) in rapporto alle norme procedurali richiamate.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Motivo dedotto in relazione alla gestione dell'udienza e dell'istanza di rinvio; la Corte ha ritenuto infondato il motivo e conforme la valutazione della Corte territoriale sulla tardività dell'istanza.

  • art. 114 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per il minimo contributo; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse documentato un contributo minimale idoneo a ottenere l'attenuante, alla luce del quadro probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende in applicazione di tale articolo.

  • art. 111, comma 2 della Costituzione

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero una lesione tale da annullare gli atti, anche per carenza di tempestiva contestazione.

  • art. 6 CEDU, comma 3 lett. d)

    Richiamato dalla difesa con riguardo al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la mancata immediata eccezione e la valutazione complessiva rendessero infondate le doglianze.

  • artt. 178 lett. c), 179, 415-bis, 416 e ss., 601, 429, 548 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme processuali varie richiamate nei motivi aggiunti; la Corte ha valutato le relative eccezioni manifestamente infondate o già assorbite dalla proposizione dell'appello e dalla successiva regolarizzazione degli atti.

Massime di principio

  • La proposizione dell'appello da parte di difensore di fiducia può sanare molte nullità processuali del primo grado, inclusa l'assenza di notifiche formali, salvo che vi sia prova di specifiche e non sanabili violazioni.
  • Le eccezioni processuali che incidono sul diritto di difesa (es. revoca lista testi) devono essere dedotte tempestivamente in udienza; la mancata eccezione immediata comporta la sanatoria dell'atto (art.182 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni rese in fase investigativa possono essere utilizzate ex art.512 c.p.p. se la teste è irreperibile e non indicata come concretamente reperibile dalla difesa; occorrono accertamenti documentati sulla irreperibilità.
  • In cassazione non è sufficiente frazionare e contestare singoli elementi indiziari: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione complessiva dei giudici di merito; una rivalutazione globale della prova è limata dalla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
  • Le istanze tardive presentate in udienza possono essere legittimamente respinte se la fase sostanziale dell'udienza è già formalmente conclusa e la tardività è desumibile dagli atti processuali.
  • Le richieste di attenuanti o di sospensione condizionale della pena richiedono una valutazione motivata e specifica; l'asserita minima partecipazione deve essere provata in relazione al contributo reale al fatto.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere altresì valorizzata la prescrizione sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione (la declaratoria di inammissibilità impedisce il relativo accertamento).
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, valutata equitativamente dal giudice.

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