Cassazione Penale, Ordinanza n. 29161/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e ha lamentato altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la censura fosse non deducibile in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio e sulla negazione delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito quando la pena sia collocata in misura media o prossima al minimo edittale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse adeguata sia quanto alla determinazione della pena, effettuata entro un range non tale da imporre una motivazione rafforzata, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giudicato sorretto da argomentazione logica e coerente con gli elementi processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua il reato base oggetto della condanna, in materia di stupefacenti, nella forma di lieve entità.
I criteri di commisurazione della pena sono rimessi alla valutazione del giudice di merito; la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione specificamente analitica.
Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile la mera contestazione della misura della pena quando il giudice di merito abbia applicato una sanzione media o prossima al minimo edittale con motivazione congrua e non illogica.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio entro margini ordinari è riservata al giudice di merito e si fonda sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; in tali casi non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la sentenza di merito espone una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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