Cassazione Penale, Sentenza n. 25913/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'art.581, comma 1-ter, senza tener conto dello stato di detenzione dell'imputato; il ricorrente osservava invece che si trovava "detenuto per altra causa" e che le notificazioni dovevano essere effettuate presso la casa circondariale, con conseguente irrilevanza dell'adempimento formale lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ritenuto che l'interpretazione data dalla Corte d'appello (secondo cui l'obbligo di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, si applica indistintamente) fosse erronea. La Corte ha operato una lettura sinottica delle norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.581, art.156, art.157/157-ter, art.164), concludendo che le nuove disposizioni sulla dichiarazione/elezione di domicilio rilevano in via prioritaria solo per l'imputato non detenuto; per l'imputato detenuto la notifica deve essere effettuata "sempre" nel luogo di detenzione. Per questi motivi la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
art.581 cod.proc.pen., comma 1-ter
«con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
La Corte ha interpretato questa norma come applicabile principalmente agli imputati non detenuti; non può essere letta in modo da assoggettare automaticamente gli imputati già ristrette al medesimo onere quando le notifiche devono essere eseguite presso il luogo di detenzione.
art.156 cod.proc.pen., comma 1
la notifica stessa - anche per quelle successive alla prima - è effettuata "sempre" nel luogo di detenzione
La disposizione è stata valorizzata per affermare che, per l'imputato detenuto, la notifica va effettuata nel luogo di detenzione e dunque la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1-ter, non è necessaria.
la notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato "non detenuto" sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581, commi 1 ter e 1 quater»
La norma conferma che l'istituto della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini delle notifiche dei giudizi di impugnazione è pensato per l'imputato non detenuto, rafforzando la distinzione tra imputati detenuti e non detenuti.
Richiamata in chiave sistematica per confermare che la validità della determinazione del domicilio dichiarato o eletto vale ai fini delle notifiche salvo quanto previsto dall'art.156 comma 1 (che stabilisce la notifica nel luogo di detenzione).
Fonte delle modifiche processuali (tra cui l'introduzione dell'art.581, comma 1-ter e le integrazioni agli artt.156,157 e 164) che richiede un'interpretazione sinottica per evitarne applicazioni incoerenti rispetto allo status di detenzione.
Norma sostanziale penale in base alla quale l'imputato era stato dichiarato responsabile (reato di detenzione ai fini di cessione di stupefacenti); citata nei fatti ma non oggetto dell'interpretazione sulla procedura di notifica.
art.148 cod.proc.pen., comma 1
Richiamato in relazione alle modalità telematiche di notifica che sono escluse per i detenuti all'interno degli istituti penitenziari, confermando la necessità della notifica nel luogo di detenzione.
art.33, comma 1, lett. d) d.lgs. n.150/2022
Individua la disposizione normativa che ha introdotto l'art.581, comma 1-ter; usata per ricostruire la genesi delle modifiche e il loro ambito di applicazione.
Massime di principio
- L'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art.581, comma 1-ter, c.p.p. si applica principalmente agli imputati non detenuti; se l'imputato è ristretto la notifica deve avvenire nel luogo di detenzione e l'adempimento non è determinante ai fini di inammissibilità.
- Quando si interviene su impugnazioni di imputati detenuti, i giudici devono leggere in modo sinottico le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.156, art.157/157-ter, art.581, art.164) per evitare applicazioni formali che contraddicono la ratio della normativa.
- La mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione solo se l'imputato non è detenuto e le notifiche non sono state effettuate correttamente; se il soggetto è detenuto, la notifica nel luogo di detenzione prevale.
- Difensori e uffici devono verificare sempre lo stato di detenzione del loro assistito al momento dell'impugnazione e curare che le notifiche siano eseguite conformemente (notifica nel carcere o, se non detenuto, deposito della dichiarazione di domicilio), documentando l'avvenuta notifica.
- Se una Corte territoriale dichiara inammissibile un appello per omesso adempimento formale senza considerare lo status detentivo, la cassazione è propensa ad annullare l'ordinanza e a rinviare gli atti alla Corte territoriale per il prosieguo.
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