Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27981/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio pretendeva l'imposta di registro in misura fissa su alcuni mandati difensivi ricevuti da un avvocato per la difesa di un cliente in più cause civili. Secondo l'Ufficio, tali mandati dovevano considerarsi atti enunciati nella sentenza del Tribunale di Forlì n. 1318/2015, pronunciata in un giudizio promosso dall'avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali. La CTR aveva invece escluso che nella sentenza vi fosse un richiamo sufficiente al negozio sottostante o elementi identificativi dell'asserito rapporto enunciato. Con il ricorso in cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme del d.P.R. 131/1986, sostenendo in sostanza che la sentenza di merito aveva erroneamente negato la natura enunciativa degli atti ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come vizio di violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il contenuto della sentenza del Tribunale di Forlì e circa la presenza, o meno, di un'enunciazione idonea a far scattare l'imposizione ex art. 22 d.P.R. 131/1986. Per questo motivo la decisione impugnata è rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in misura contenuta per la serialità del contenzioso. È stato inoltre precisato che non si applica all'Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando la censura, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La verifica circa l'esistenza di un'"enunciazione" di un atto o negozio in una sentenza, ai fini dell'imposta di registro, può risolversi in un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se il motivo chiede solo una diversa lettura degli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge per l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.