Cassazione Civile, Ordinanza n. 27981/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio pretendeva l'imposta di registro in misura fissa su alcuni mandati difensivi ricevuti da un avvocato per la difesa di un cliente in più cause civili. Secondo l'Ufficio, tali mandati dovevano considerarsi atti enunciati nella sentenza del Tribunale di Forlì n. 1318/2015, pronunciata in un giudizio promosso dall'avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali. La CTR aveva invece escluso che nella sentenza vi fosse un richiamo sufficiente al negozio sottostante o elementi identificativi dell'asserito rapporto enunciato. Con il ricorso in cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme del d.P.R. 131/1986, sostenendo in sostanza che la sentenza di merito aveva erroneamente negato la natura enunciativa degli atti ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come vizio di violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il contenuto della sentenza del Tribunale di Forlì e circa la presenza, o meno, di un'enunciazione idonea a far scattare l'imposizione ex art. 22 d.P.R. 131/1986. Per questo motivo la decisione impugnata è rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in misura contenuta per la serialità del contenzioso. È stato inoltre precisato che non si applica all'Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1
artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa impositiva sull'atto enunciato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per il difetto di ammissibilità del motivo.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3
artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86
come sopra, richiamato nel motivo di ricorso senza specifica autonoma statuizione della Corte.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 5
artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86
come sopra, richiamato nel motivo di ricorso.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86
la Corte richiama l'articolo solo per evidenziare che la censura dell'Agenzia mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto dei giudici di merito sulla enunciazione dell'atto nella sentenza.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86
richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo applica nel merito.
Tariffa, parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, lett. b)
art. 1, lett. b) tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente come base della tassazione fissa degli atti; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
Tariffa, parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8
art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente come base della pretesa tributaria; non esaminato nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1, n, 3) c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza è in realtà diretta contro l'accertamento di fatto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che non si applica all'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando la censura, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- La verifica circa l'esistenza di un'"enunciazione" di un atto o negozio in una sentenza, ai fini dell'imposta di registro, può risolversi in un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se il motivo chiede solo una diversa lettura degli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge per l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
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