Cassazione Penale, Sentenza n. 11633/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale, in sede rescissoria, non ha indicato la pena base da cui è partita, i criteri di calcolo adottati, la misura concreta in cui sono state applicate le circostanze attenuanti generiche (e se nella massima estensione), il motivo del discostamento dal minimo edittale e il quantum dell'aumento per la continuazione; la motivazione risulta contraddittoria e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. La Corte ha richiamato la necessità di esplicitare la pena base (e a quale reato sia riferita: art.73 comma 5 versus comma 4 DPR 309/1990), i criteri di calcolo (applicazione delle attenuanti, aumenti per continuazione, riduzioni per rito) e una motivazione adeguata ex art.133 cod. pen.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione: la Corte ha rilevato che la sentenza non indica il quantum dell'aumento applicato e dunque manca la necessaria trasparenza nel calcolo
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Riferito alla qualificazione dei fatti relativi alla detenzione di cocaina in ipotesi di lieve entità; la Corte territoriale ha effettuato una riqualificazione in tal senso, ma non ha chiarito se tale reato sia stato assunto come reato base per il calcolo della pena
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Riferito alla detenzione di hashish e marijuana; la Corte ha ritenuto questo reato più grave rispetto al comma 5, il che incide sulla forbice edittale da cui dovrebbe essere tratto il calcolo della pena
Applicato dal giudice di primo grado per ridurre la pena in relazione alla scelta del rito abbreviato; la sentenza impugnata menziona riduzioni riconducibili a questa norma nel calcolo complessivo
Richiamato implicitamente come criterio di legittimazione e motivazione della pena concreta: la Cassazione ha rilevato l'insufficienza motivazionale in ordine alla determinazione concreta della sanzione e ha chiesto un'adeguata giustificazione
Massime di principio
- Quando il giudice di merito riqualifica il reato, deve chiarire espressamente quale reato assume come base per il calcolo della pena e la relativa forbice edittale, perché ciò incide sul calcolo complessivo
- La motivazione della pena deve indicare la pena base, i criteri numerici adottati per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti e l'entità concreta di tali riduzioni/aumenti (es.: se le attenuanti sono concesse nella massima estensione)
- In caso di più reati concatenati, il giudice deve esplicitare come ha calcolato gli aumenti per continuazione (quantum percentuale o valori assoluti) e come questi sono stati cumulati alla pena base
- Ogni discostamento dal minimo edittale richiede motivazione specifica: il richiamo generico al "buon comportamento processuale" non è sufficiente a giustificare una determinazione della pena
- Se la sentenza non rende comprensibile il calcolo della pena concretamente adottata, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione sanzionatoria e rinviare per un nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio
- Per evitare nullità o annullamenti in sede di legittimità, il giudice di merito dovrebbe fornire numeri chiari (anni/mesi/giorni e importi pecuniari) e la sequenza logica del calcolo (pena base → applicazione attenuanti/aggravanti → aumento per continuazione → riduzioni per rito)
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