Cassazione Penale, Ordinanza n. 29093/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata esclusione o valorizzazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La fattispecie concreta riguarda un furto aggravato avente ad oggetto denaro pari a 400 euro e un portafogli; la difesa ha sostenuto che il danno dovesse ritenersi di speciale tenuità e che vi fossero elementi favorevoli sufficienti per le generiche, valorizzando anche la restituzione della refurtiva e la confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nell'escludere l'attenuante del danno di speciale tenuità, osservando che essa richiede un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrisorio, da valutarsi non solo sul valore della cosa sottratta ma anche sugli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che la loro concessione può essere negata in assenza di elementi positivi valorizzabili e che, dopo la riforma del 2008, non basta il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto la Corte territoriale aveva logicamente considerato irrilevanti la restituzione della refurtiva, avvenuta per l'intervento delle forze dell'ordine, e la confessione, in presenza di quadro probatorio già chiaro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, quasi irrisorio, valutato sia sul valore del bene sottratto sia sugli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa; non rileva la sola capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
La riforma ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo non più sufficiente, ai fini del riconoscimento delle generiche, il solo dato dell'incensuratezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il pregiudizio patrimoniale, valutato complessivamente, non sia di valore lievissimo o risulti comunque non irrisorio, dovendosi considerare anche gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
- Nel giudizio sull'art. 62, n. 4 c.p., il parametro non è la sola capacità economica della vittima di sopportare il danno, ma l'entità oggettiva e complessiva del pregiudizio subito.
- Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi specificamente valorizzabili; il loro diniego è legittimo quando il giudice motivi sull'assenza di tali elementi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- La restituzione del bene sottratto e la confessione non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice le ritiene prive di reale significato attenuante in rapporto al quadro probatorio e alle modalità del fatto.
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