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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27161/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Comini era stato condannato per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) per avere, nella veste di direttore dei lavori dell'appalto per Expo 2015, favorito la ditta aggiudicataria Leopoldo Castelli s.p.a. sottoscrivendo un atto di sottomissione contenente varianti non eseguite conformemente e concedendo una proroga ingiustificata (255 giorni vs 49 contrattuali), con un vantaggio economico per l'impresa stimato in circa 84.000 euro e l'elusione delle penali; in cambio avrebbe ricevuto due dazioni in contanti da 4.000 euro ciascuna e un trasporto in elicottero di materiale edile fatturato per soli 1.500 euro, a favore del fratello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e quindi confermato la condanna. Ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione denunciato: le annotazioni della contabilità occulta e dell'agenda, i tabulati telefonici e la coerenza cronologica con le fasi decisive della procedura sono stati valutati dai giudici di merito in modo congruo e non manifestamente illogico. La Cassazione ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ritenendo provato il pactum sceleris e individuando l'atto contrario ai doveri nell'opzione di procedere con un atto di sottomissione anziché con un contratto aggiuntivo e nell'intesa di non rispettarlo. Anche il rifiuto delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in ragione dell'entità del danno, della posizione apicale dell'imputato, del contesto di interesse pubblico e di precedenti penali simili.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: la sentenza interpreta il comportamento dell'imputato come inseribile in un patto corruttivo volto a garantire all'impresa un vantaggio indebito mediante la scelta e l'esecuzione dell'atto (atto di sottomissione) in modo da favorire l'appaltatore.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'esercizio della funzione: la corte rigetta la riqualificazione del fatto in base a questa disposizione perché il nucleo dell'accordo illecito è stato ritenuto antecedente e diverso dalla mera attività conforme ai doveri.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione manifestamente illogica; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e conferma che non è sufficiente una diversa lettura logica dei fatti se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 161 comma 3 d.P.R. n. 207/2010

    Riferimento alla competenza del direttore dei lavori nella redazione di relazioni tecniche; la Corte valuta che anche se la relazione rientrava nelle competenze formali, il suo uso nell'ambito di un accordo illecito può renderla strumentale a un atto contrario ai doveri.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice di merito può negarne la concessione sulla base di elementi di fatto quali gravità del danno, posizione apicale e recidiva.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma citata nel corso del processo (richiesta acquisizione elaborato tecnico); la sentenza evidenzia che non risultano emergenze tecniche fornite dalla difesa tali da alterare la valutazione di merito.

Massime di principio

  • In casi di presunta corruzione, il giudice può fondare la sua decisione su un insieme di elementi indiziari (appunti contabili, agende, tabulati telefonici, coincidenze cronologiche) purché la valutazione complessiva sia coerente e non manifestamente illogica.
  • La scelta di uno strumento contrattuale (es. atto di sottomissione invece di contratto aggiuntivo) può costituire l'"atto contrario ai doveri d'ufficio" se adottata in esecuzione di un accordo illecito che procuri un vantaggio indebito al privato.
  • La legittimità formale di un atto tecnico posto in essere da un pubblico ufficiale non esclude la responsabilità penale se lo stesso atto è strumentale a un patto corruttivo perfezionato anteriormente.
  • La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione probatoria: non sostituisce il proprio giudizio a quello dei giudici di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o incoerente con atti del processo.
  • La difesa non è tenuta a fornire la prova dell'ipotesi alternativa in modo assoluto, ma questa deve essere plausibile e sostenuta da elementi concreti per incidere sulla valutazione degli indizi; viceversa, l'insieme dei riscontri temporali e documentali può suffragare la tesi accusatoria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato da elementi oggettivi quali entità del danno, ruolo apicale, interesse pubblico della funzione e precedenti penali, nonché dalla mancanza di elementi di riparazione ritenuti significativi.

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