Cassazione Civile, Ordinanza n. 05401/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento unico INPS-DTL del 18 maggio 2016 relativo a presunte irregolarità in un rapporto di sub-appalto e a omissioni contributive. I soggetti destinatari del verbale avevano proposto opposizione/azione di accertamento negativo prima che fosse adottata l'ordinanza-ingiunzione amministrativa. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non impugnabile in via autonoma il verbale di accertamento prima dell'ordinanza-ingiunzione, poi effettivamente emessa e impugnata in separato giudizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, come unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il verbale, poiché riferito a omissioni contributive idonee a determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sarebbe stato immediatamente impugnabile ai sensi della legge n. 46/1999. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile sia perché il motivo, nella sostanza diretto a denunciare un errore di diritto, non era correttamente veicolato come vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sia perché operava la doppia conforme, che preclude la censura ex n. 5 sulla ricostruzione dei fatti quando appello e primo grado decidono sulla base del medesimo quadro fattuale e argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. In via preliminare ha anche affermato che la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, era sanata dalla costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
La censura non è ammessa quando, in realtà, mira a contestare un errore di diritto o quando ricorre la doppia conforme, che limita i motivi deducibili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere specificamente dedotto; non può essere surrettiziamente fatto valere sotto la rubrica dell'omesso esame di un fatto decisivo.
In presenza di doppia conforme, la censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è preclusa se appello e primo grado decidono sui medesimi fatti e con identico percorso argomentativo.
Rende operativa la preclusione del motivo ex n. 5 in caso di doppia conforme.
Il controricorso dell'Amministrazione è stato ritenuto ammissibile anche se depositato oltre il termine, poiché la costituzione ha sanato la nullità della notificazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 46/1999
Era invocata dai ricorrenti per sostenere l'immediata impugnabilità del verbale di accertamento relativo a omissioni contributive e iscrizione a ruolo, ma la tesi è stata disattesa.
Cass. n. 20000/2005
Richiamata per affermare che la nullità della notifica al Ministero si sana con la costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato.
Cass. n. 6300/2023
Richiamata per la medesima regola sulla sanatoria della nullità della notificazione e sull'ammissibilità del controricorso.
Cass. n. 9764/2020
Richiamata per confermare che il verbale di accertamento non è immediatamente impugnabile prima dell'ordinanza-ingiunzione.
Cass. n. 21493/2007
Richiamata per la non impugnabilità autonoma del verbale di accertamento.
Cass. sez. un. n. 23745/2020
Richiamata per i requisiti di corretta deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione.
Cass. n. 16038/2013
Richiamata per la corretta articolazione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Cass. n. 24756/2007
Richiamata per la corretta articolazione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Cass. n. 29715/2018
Richiamata sul concetto di doppia conforme ai fini della preclusione del vizio motivazionale.
Cass. n. 7724/2022
Richiamata sul concetto di doppia conforme e sulla preclusione del n. 5.
Cass. n. 5934/2023
Richiamata sul concetto di doppia conforme.
Cass. n. 26934/2023
Richiamata sul concetto di doppia conforme.
Cass. n. 7168/2024
Richiamata sul concetto di doppia conforme.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo deve essere correttamente sussunto nel vizio denunciato: un errore di diritto non può essere prospettato come omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e del medesimo iter logico-argomentativo, ricorre la doppia conforme e il ricorso per cassazione è precluso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando deducibili solo i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4.
- Il verbale di accertamento ispettivo non è, di regola, immediatamente impugnabile in via autonoma prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo diversa previsione espressa.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione all'Amministrazione è sanata dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato, con efficacia ex tunc.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
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