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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05401/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento unico INPS-DTL del 18 maggio 2016 relativo a presunte irregolarità in un rapporto di sub-appalto e a omissioni contributive. I soggetti destinatari del verbale avevano proposto opposizione/azione di accertamento negativo prima che fosse adottata l'ordinanza-ingiunzione amministrativa. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non impugnabile in via autonoma il verbale di accertamento prima dell'ordinanza-ingiunzione, poi effettivamente emessa e impugnata in separato giudizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, come unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il verbale, poiché riferito a omissioni contributive idonee a determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sarebbe stato immediatamente impugnabile ai sensi della legge n. 46/1999. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile sia perché il motivo, nella sostanza diretto a denunciare un errore di diritto, non era correttamente veicolato come vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sia perché operava la doppia conforme, che preclude la censura ex n. 5 sulla ricostruzione dei fatti quando appello e primo grado decidono sulla base del medesimo quadro fattuale e argomentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. In via preliminare ha anche affermato che la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, era sanata dalla costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La censura non è ammessa quando, in realtà, mira a contestare un errore di diritto o quando ricorre la doppia conforme, che limita i motivi deducibili in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere specificamente dedotto; non può essere surrettiziamente fatto valere sotto la rubrica dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è preclusa se appello e primo grado decidono sui medesimi fatti e con identico percorso argomentativo.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Rende operativa la preclusione del motivo ex n. 5 in caso di doppia conforme.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso dell'Amministrazione è stato ritenuto ammissibile anche se depositato oltre il termine, poiché la costituzione ha sanato la nullità della notificazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 46/1999

    Era invocata dai ricorrenti per sostenere l'immediata impugnabilità del verbale di accertamento relativo a omissioni contributive e iscrizione a ruolo, ma la tesi è stata disattesa.

  • Cass. n. 20000/2005

    Richiamata per affermare che la nullità della notifica al Ministero si sana con la costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato.

  • Cass. n. 6300/2023

    Richiamata per la medesima regola sulla sanatoria della nullità della notificazione e sull'ammissibilità del controricorso.

  • Cass. n. 9764/2020

    Richiamata per confermare che il verbale di accertamento non è immediatamente impugnabile prima dell'ordinanza-ingiunzione.

  • Cass. n. 21493/2007

    Richiamata per la non impugnabilità autonoma del verbale di accertamento.

  • Cass. sez. un. n. 23745/2020

    Richiamata per i requisiti di corretta deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione.

  • Cass. n. 16038/2013

    Richiamata per la corretta articolazione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  • Cass. n. 24756/2007

    Richiamata per la corretta articolazione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  • Cass. n. 29715/2018

    Richiamata sul concetto di doppia conforme ai fini della preclusione del vizio motivazionale.

  • Cass. n. 7724/2022

    Richiamata sul concetto di doppia conforme e sulla preclusione del n. 5.

  • Cass. n. 5934/2023

    Richiamata sul concetto di doppia conforme.

  • Cass. n. 26934/2023

    Richiamata sul concetto di doppia conforme.

  • Cass. n. 7168/2024

    Richiamata sul concetto di doppia conforme.

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo deve essere correttamente sussunto nel vizio denunciato: un errore di diritto non può essere prospettato come omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e del medesimo iter logico-argomentativo, ricorre la doppia conforme e il ricorso per cassazione è precluso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando deducibili solo i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4.
  • Il verbale di accertamento ispettivo non è, di regola, immediatamente impugnabile in via autonoma prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo diversa previsione espressa.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione all'Amministrazione è sanata dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato, con efficacia ex tunc.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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